indica i casi nei quali un alimento non può venire posto il commercio perchè nocivo e variamente adulterato, sofisticato, contraffato, alterato:quindi è frode e non rispetta i vari requisiti chimici, fisici, organolettici e igienici.
l'articolo 5 legge n 283 30/04/1962 indica i casi nei quali un alimento nn può venire posto in commercio perkè nocivo o variamente adulterato,sofisticato,contraffatto,alterato
quando si commette una frode in un alimento,quest'ultimo non potrà essere messo in commercio in quanto le qualità organolettiche non vengono rispettate,oppure vengono aggiunti dei coloranti o addittivi per nascondere i diffetti.
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