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Consiglio dei Ministri n.52 del 28 maggio 2009 28 Maggio 2009
Il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri, alle ore 9,20 a Palazzo Chigi. Tra i provvedimenti approvati: su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Mariastella Gelmini: - un regolamento che coordina le disposizioni vigenti in materia di criteri per la valutazione degli studenti; - un regolamento per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, sul quale hanno espresso parere il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata; - due schemi di regolamenti per il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n.112 del 2008, articolo 64, comma 4.
Il CdM ha approvato in prima lettura il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ESAME PRELIMINARE nonchè il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ESAME PRELIMINARE e quello recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione del comportamento e degli apprendimenti scolastici degli studenti e modalità applicative, a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
Le ultime bozze di fonte sindacale, relative il primo ed il secondo, sono presenti tra gli allegati di questo articolo, mentre il terzo è ancora in attesa di pubblicazione.
In attesa della pubblicazione definitiva del prospetto comparativo riguardante i monte ore attuali e quello che andrà in vigore nel 2010/2011, che avverrà non appena sarà resa pubblica ufficialmente la versione definitiva del Regolamento, si pubblicano le ultime bozze consegnate ai sindacati (fonte: http://www.flcgil.it).
Per quello che riguarda il Regolamento in materia di criteri per la valutazione degli studenti sarà oggetto di specifica pubblicazione non appena sarà reso ufficialmente pubblico.
Questa il testo del comunicato stampa diramato dall'Ufficio Stampa del Miur in data 28/5/09.
Ufficio Stampa Riordino istruzione tecnica e professionale Roma, 28 maggio 2009
Finalmente con il riordino dell'istruzione tecnica e professionale, inizia oggi il processo di riforma della scuola secondaria. Questa mattina, infatti, dopo 78 anni dall'ultimo riordino datato 1931, il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 Regolamenti che riformano gli istituti tecnici e gli istituti professionali. Le norme introdotte con i nuovi Regolamenti riorganizzano e potenziano questi istituti a partire dall'anno scolastico 2010-2011 come scuole dell'innovazione. "Il rilancio della cultura tecnica e professionale - ha affermato il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini - è la migliore risposta della scuola alla crisi, perché favorisce la formazione del capitale umano necessario per il rilancio del made in Italy e perché consente una pluralità di scelte formative integrate con la formazione professionale regionale, in contrasto con i rischi di dispersione scolastica. I nuovi regolamenti vanno in continuità con il già annunciato scopo di rilanciare e potenziare la formazione tecnica e professionale - ha ribadito il ministro - che ha già dato importanti risultati come un aumento del numero degli iscritti già per il prossimo anno, soprattutto nelle regioni con maggiore presenza industriale. Recenti indagini dimostrano che esiste una domanda di tecnici che è esattamente il doppio dell'offerta (300.000 tecnici richiesti dalle imprese contro i 140.000 attualmente offerti). Iscriversi ai nuovi istituti tecnici e professionali consentirà ai giovani maggiori opportunità occupazionali e una riduzione dei tempi di transizione tra scuola, formazione e lavoro". Ecco i punti principali dei due regolamenti:
Riordino degli istituti tecnici
Attualmente in Italia gli istituti tecnici sono 1.800 suddivisi in 10 settori e 39 indirizzi. Le classi dei tecnici sono 40.307 frequentate da 873.522 alunni. Con il nuovo Regolamento, invece, si è puntato a limitare la frammentazione degli indirizzi, rafforzando il riferimento ad ampie aree scientifiche e tecniche di rilevanza nazionale.
Nuovi istituti tecnici: 2 settori e 11 indirizzi I nuovi istituti tecnici si divideranno in 2 settori: economico e tecnologico ed avranno un orario settimanale corrispondente a 32 ore di lezione. Saranno ore effettive contro le attuali 36 virtuali (della durata media di 50 minuti).
Nel settore economico sono stati inseriti 2 indirizzi:
amministrativo, finanza e marketing; turismo. Nel settore tecnologico sono stati definiti 9 indirizzi:
meccanica, meccatronica ed energia; trasporti e logistica; elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; grafica e comunicazione; chimica, materiali e biotecnologie; sistema moda; agraria e agroindustria; costruzioni, ambiente e territorio. Tutti gli attuali corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli istituti tecnici confluiranno gradualmente nel nuovo ordinamento.
Più ore di laboratorio Il Regolamento prevede, inoltre, lo sviluppo di metodologie innovative basate sulla didattica laboratoriale, ovvero su una metodologia che considera il laboratorio un modo efficace di fare scuola in tutti gli ambiti disciplinari, compresi gli insegnamenti di cultura generale (per esempio. Italiano e storia).
Gli indirizzi del settore tecnologico hanno inoltre i seguenti spazi di insegnamento in laboratorio:
264 ore nel biennio; 891 ore nel triennio di cui 561 ore in terza e quarta e 330 ore in quinta.
Più autonomia e flessibilità dell'offerta formativa I nuovi istituti tecnici sono caratterizzati da un'area di istruzione generale comune a tutti e due i percorsi e in distinte aree di indirizzo che possono essere articolate, sulla base di un elenco nazionale continuamente aggiornato nel confronto con le Regioni e le Parti sociali, in un numero definito di opzioni legate al mondo del lavoro, delle professioni e del territorio. Per questo, gli istituti tecnici avranno a disposizione ampi spazi di flessibilità (30% nel secondo biennio e 35% nel quinto anno) all'interno dell'orario annuale delle lezioni dell'area di indirizzo. Questi spazi di flessibilità si aggiungono alla quota del 20% di autonomia rispetto al monte ore complessivo delle lezioni di cui già godono le scuole. In questo modo possono essere recuperati e valorizzati settori produttivi strategici per l'economia del Paese (come, ad esempio, la plasturgia, la metallurgia, il cartario, le costruzioni aereonautiche ecc.)
Ore dedicate alle 2 aree: AREA ISTRUZIONE GENERALE AREA INDIRIZZO Primo biennio 660 ore 396 ore Secondo biennio e quinto anno 495 ore 561 ore
Struttura del percorso didattico Il percorso didattico degli istituti tecnici è strutturato in:
un primo biennio, dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente agli indirizzi in funzione orientativa; un secondo biennio e un quinto anno, che costituiscono un complessivo triennio in cui gli indirizzi possono articolarsi nelle opzioni richieste dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni; il quinto anno si conclude con l'esame di Stato. Le commissioni giudicatrici possono avvalersi anche di esperti.
Più inglese Inoltre sono state incrementate le ore dello studio della lingua inglese ed è stata prevista la possibilità di introdurre lo studio di altre lingue straniere.
Insegnamento di scienze integrate E' previsto l'insegnamento di scienze integrate, al quale concorrono, nella loro autonomia, le discipline di "Scienze della terra e biologia", di "Fisica" e di "Chimica", con l'obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica.
Nuovi modelli organizzativi Il Regolamento prevede l'introduzione di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso la costituzione di
Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo; l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con composizione pariretica di docenti ed esperti, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo; la realizzazione di un Ufficio tecnico per migliorare l'organizzazione e la funzionalità dei laboratori e la loro sicurezza per le persone e per l'ambiente. monitoraggio e valutazione delle innovazioni anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea.
Rafforzato rapporto con il mondo del lavoro e delle professioni Le norme introdotte hanno come obiettivo la creazione di un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. I risultati di apprendimento previsti a conclusione degli istituti tecnici saranno definiti entro il 2009 con uno specifico decreto ministeriale, attraverso il più ampio confronto e il pieno coinvolgimento dei docenti, dei dirigenti e del personale degli istituti tecnici. Per preparare l'applicazione del Regolamento sono previste misure di accompagnamento con attività di Informazione/formazione del personale scolastico sui contenuti della riforma e con una Campagna di informazione in relazione alle scelte per gli studenti e le famiglie per l'anno scolastico 2010/2011.
Riordino istituti professionali
In Italia, attualmente studiano in 1.425 istituti professionali 545.229 alunni, suddivisi in 25.762 classi. Esistono 5 settori di istruzione professionale, con 27 indirizzi. Con il riordino dell'istruzione professionale sarà riaffermata l'identità di questo tipo di scuola nell'ambito dell'istruzione superiore e i giovani acquisiranno le conoscenze e le competenze necessarie per ricoprire ruoli tecnici operativi nei settori produttivi di riferimento. Gli studenti e le loro famiglie avranno immediatamente risposte chiare sulle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e sul passaggio all'istruzione universitaria. Verrà superata la sovrapposizione con l'istruzione tecnica, si pongono le basi per un raccordo organico con il sistema d'istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni. I servizi d'istruzione saranno più efficaci e le risorse utilizzate più efficientemente.
I nuovi istituti professionali Gli istituti professionali si articolano in 2 macrosettori: istituti professionali per il settore dei servizi e istituti professionali per il settore industria e artigianato. Ai 2 settori corrispondono 6 indirizzi.
Il percorso Settore dei servizi si articola negli indirizzi:
Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale; Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica; Servizi socio-sanitari; Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera; Servizi commerciali.
Il percorso Settore industria e artigianato:
produzioni artigianali e industriali
Tutti gli attuali corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli istituti professionali confluiranno gradualmente nel nuovo ordinamento.
Ore di insegnamento Gli istituti professionali avranno un orario settimanale corrispondente di 32 ore di lezione. Saranno ore effettive contro le attuali 36 virtuali (della durata media di 50 minuti).
Più flessibilità dell'offerta formativa Gli istituti professionali avranno maggiore flessibilità rispetto agli istituti tecnici. In particolare gli spazi di flessibilità nell'area di indirizzo riservati agli istituti professionali, aggiuntivi alla quota del 20% di autonomia già prevista, ammontano al 25% in prima e seconda, al 35% in terza e quarta, per arrivare al 40% in quinta.
Nelle quote di flessibilità, è possibile:
articolare le aree di indirizzo in opzioni; introdurre insegnamenti alternativi inclusi in un apposito elenco nazionale, definito con decreto ministeriale, per rispondere a particolari esigenze del mondo del lavoro e delle professioni, senza incorrere in una dispendiosa proliferazione e frammentazione di indirizzi.
La struttura del percorso quinquennale AREA ISTRUZIONE GENERALE AREA INDIRIZZO Primo biennio 660 ore 396 ore Secondo biennio e quinto anno 495 ore 561 ore
La struttura del percorso quinquennale Il percorso è articolato in: 2 bienni e 1 quinto anno (il secondo biennio è articolato in singole annualità per facilitare i passaggi tra diversi sistemi di istruzione e formazione)
Offerta coordinata con la formazione professionale regionale Gli istituti professionali potranno utilizzare le quote di flessibilità per organizzare percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi professionali di durata quadriennale nell'ambito dell'offerta coordinata di istruzione e formazione professionale programmata dalle Regioni nella loro autonomia, sulla base di accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Più laboratorio e tirocini
Più ore in laboratorio; Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno.
Nuovi modelli organizzativi Il Regolamento prevede l'introduzione di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso la costituzione di
Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti per favorire l'integrazione disciplinare e la progettazione formativa; l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, che ha funzioni consultive e di proposta per organizzazione aree di indirizzo e utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; la realizzazione di un Ufficio tecnico (per gli istituti settore industria e artigianato) con il compito di organizzare in maniera funzionale i laboratori, il loro adeguamento alle innovazioni tecnologiche, le misure necessarie per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
I risultati di apprendimento previsti a conclusione dei percorsi quinquennali degli istituti professionali saranno definiti entro il 2009 con uno specifico decreto ministeriale, attraverso il dialogo con i docenti, i dirigenti e il personale degli istituti professionali, e il confronto con le Regioni e le parti sociali. Per preparare l'applicazione del Regolamento sono previste misure di accompagnamento con attività di Informazione/formazione del personale scolastico sui contenuti della riforma e con una Campagna di informazione in relazione alle scelte per gli studenti e le famiglie per l'anno scolastico 2010/2011.
Questo il Testo della Bozza Regolamento riordino degli Istituti Professionali del 13 maggio 2009 (per il testo completo delle schede si rimanda all'allegato):
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, ed in particolare l’articolo 17, comma 2; VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni; VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ed in particolare l’articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti professionali con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’articolo 64 che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l’emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; VISTO il piano programmatico predisposto dal Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; CONSIDERATO che la materia oggetto dei regolamenti ministeriali di cui all’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, rientra in quella più ampia oggetto dei regolamenti governativi di cui all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"; VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”; VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’articolo 1, comma 622, come modificato dall’articolo 64, comma 4 bis, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, che ha sancito l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno 10 anni; VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università; VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione; VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica; VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori”; VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente; VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente; VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del ; Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell’adunanza del ; VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del ; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del ; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del ; SULLA proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:
EMANA
il seguente regolamento
Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti professionali in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 2. Gli istituti professionali, di cui all’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni; sono riorganizzati a partire dalle prime classi funzionanti nell’anno scolastico 2010/2011, secondo le norme contenute nel presente regolamento. Nel medesimo anno scolastico le seconde e terze classi proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali. Articolo 2 Identità degli istituti professionali 1. L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 2. I percorsi degli istituti professionali hanno una durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A) e ai profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo di cui agli allegati B) e C), costituenti parte integrante del presente regolamento. L’insegnamento di scienze motorie è impartito secondo le Indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali. 3. Gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), inclusi nel repertorio nazionale previsto all’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1–quinquies dell’articolo medesimo. 4. Agli istituti professionali si riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con l’obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, con le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Articolo 3 Istituti professionali per il settore dei servizi 1. I percorsi degli istituti professionali per il settore dei servizi di cui all’allegato B) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell’allegato A), comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali, e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell’allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi: a. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (B1) b. Servizi per la manutenzione e l’assistenza tecnica (B2) c. Servizi socio-sanitari (B3) d. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (B4) e. Servizi commerciali (B5) 2. Le ore di laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1 sono indicate nell’allegato B), in relazione a ciascun indirizzo. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 Articolo 4 Istituti professionali per il settore industria e artigianato 1. I percorsi degli istituti professionali per il settore industria e artigianato di cui all’allegato C) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell’allegato A), comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali, e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dell’allegato medesimo, in relazione all’indirizzo “Produzioni industriali ed artigianali” (allegato C1); 2. Le ore di laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1 sono indicate nell’allegato C1). 3. Gli istituti professionali per il settore industria ed artigianato sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all’allegato D). Articolo 5 Organizzazione dei percorsi 1. I percorsi degli istituti professionali sono così riordinati: a) si riferiscono a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze in relazione anche alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell’Unione europea; b) hanno un orario complessivo annuale di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell’insegnamento della religione cattolica secondo quanto indicato all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) attengono a due ampi settori: 1) industria e artigianato; 2) servizi; d) sono caratterizzati da un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi e da aree di indirizzo comprese in ciascuno dei due settori di cui alla lettera c), che possono essere ulteriormente specificate in opzioni, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, lettera b). 2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la seguente struttura: a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 22 agosto 2007, n. 139 e dell’acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti; b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all’esercizio delle professioni tecniche; d) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica in laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro. 3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti professionali: a) ferma restando la quota di autonomia del 20% dei curricoli di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, utilizzano i seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e della professioni, con riferimento all’orario annuale delle lezioni: entro il 25% nel primo biennio; il 35% nel secondo biennio e il 40% nell’ultimo anno; b) costituiscono, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa; c) costituiscono un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti; d) possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell’istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica. Tali esperti sono individuati sulla base dei criteri indicati dal comitato tecnico-scientifico di cui alla lettera c); Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 Articolo 6 Valutazione e titoli finali 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e successive modificazioni, dall’articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del medesimo decreto legge. 2. I percorsi degli istituti professionali si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell’istruzione secondaria superiore. 3. Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento. 4. Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti professionali viene rilasciato il diploma di tecnico, indicante l’indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico. Articolo 7 Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi 1. I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente. A tal fine, il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l’istruzione tecnica e professionale costituito con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del quale fanno parte dirigenti e docenti della scuola, esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell’università e della ricerca nonché esperti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall’Unione Province d’Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministro della gioventù. Il Comitato si articola in commissioni di settore e si avvale anche dell’assistenza tecnica dell’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 dell’Istituto per la Promozione Industriale (IPI). Ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti. 2. Il Comitato nazionale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, è soppresso all’atto della costituzione del Comitato di cui al comma 1, che ne assume le funzioni. 3. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli istituti professionali sono aggiornati periodicamente, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in relazione alle proposte del Comitato di cui al comma 1, formulate sulla base delle indicazioni delle commissioni di settore, con riferimento agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo. 4. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. 5. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Articolo 8 Passaggio al nuovo ordinamento 1. Gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell’allegato D) a partire dall’anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all’anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento. 2. Ai fini della realizzazione dell’offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze e le singole regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all’erogazione dell’offerta formativa. 3. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 a) le indicazioni nazionali riguardanti le competenze, le abilità e le conoscenze relative ai risultati di apprendimento di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4, comma 1, con riferimento agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C); b) gli ambiti, i criteri e le modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), in un numero contenuto di opzioni, inclusi in un apposito elenco nazionale; c) la rideterminazione dei quadri orario, comprensiva delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici, relativi alle classi successive alla prima funzionanti nell’anno scolastico 2010-2011, nei limiti dell’orario complessivo annuale delle lezioni di cui all’articolo 1, comma 2; d) la sostituzione, limitatamente ai percorsi surrogatori realizzati in assenza di specifiche intese con le Regioni, dell’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, con complessive 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro nelle quarte e quinte classi funzionanti sino alla messa a regime dell’ordinamento di cui al presente regolamento a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. 4. Con successivi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, aventi natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti: a) le classi di concorso del personale docente, ivi compreso quello da destinare all’ufficio tecnico, e l’ articolazione delle cattedre per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C); b) gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione degli istituti professionali, in relazione alle proposte formulate del Comitato di cui all’articolo 7, comma 1, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione. 5. Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l’anno scolastico 2010-2011. 6. I posti relativi all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 Articolo 9 Disposizioni finali 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere derogate da norme contrattuali. 2. All’attuazione del presente regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti . 4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Articolo 10 Abrogazioni 1. Sono abrogate, a partire dall’anno scolastico 2010-2011, le disposizioni relative agli istituti professionali di cui all’articolo 191, commi 2 e 3, e articolo 195 del testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Il presente regolamento, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 11 ALLEGATO A Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli Istituti Professionali 12 1. Premessa I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell’istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore. Gli istituti professionali costituiscono un'articolazione dell'area dell'istruzione tecnicoprofessionale dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 2. II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali L’identità degli istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I relativi risultati di apprendimento sono descritti in competenze, abilità e conoscenze anche secondo quanto previsto dal Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework - EQF). L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: dei linguaggi, matematico, scientificotecnologico, storico-sociale. La preparazione di base degli studenti degli istituti professionali si persegue tramite l’uso sistematico di metodi che valorizzano l’apprendimento per mezzo di esperienze nei contesti formali, non formali e informali e la personalizzazione dei percorsi. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente una pluralità di soluzioni didattiche favorendo il collegamento con il territorio. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 costituiscono il riferimento per le indicazioni nazionali di cui all’articolo 8, comma 2, lett. a), del presente regolamento. I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema 13 dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: - agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi; - utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; - riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; - collegare le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; - utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; - riconoscere il pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; - riconoscere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; - utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento culturale e professionale; - riconoscere l'importanza che riveste la pratica dell'attività fisica e sportiva e la cura del proprio corpo per il benessere individuale e collettivo; - comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, ai processi produttivi e dei servizi; - utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 14 - padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; - individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; -cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; - compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l’arco della vita nella prospettiva dell’apprendimento permanente; - partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 2.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni che si instaurano tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Ciò avviene mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: - riconoscere nell’evoluzione dei processi di servizio, le componenti sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; - cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; - essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, tenendone conto al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato; - sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione, senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; - svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze al fine di erogare un servizio di qualità; - mirare alla soddisfazione del destinatario tenendo conto delle esigenze di natura deontologica del servizio; - offrire un contributo per la personalizzazione dei servizi; - applicare le normative che disciplinano i processi di servizio, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; - intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo di servizio, per la parte di 15 propria competenza, utilizzando gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei livelli di qualità richiesti. 2.3 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore industria e artigianato II profilo del “settore industria e artigianato” si caratterizza per una cultura tecnicoprofessionale in grado di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: - riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali, e ai mutamenti delle condizioni di vita; - utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; - applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; - intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo di produzione e di servizio, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei livelli di qualità richiesti; - svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all’interno di un dato processo produttivo; - riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi, assicurando i livelli di qualità richiesti; - riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all’ideazione di processi e prodotti innovativi nell’ambito industriale e artigianale; - comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 2.4 Strumenti organizzativi e metodologici I percorsi degli istituti professionali sono articolati in 2 bienni e un quinto anno. Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei traguardi competenza previsti dal nuovo obbligo di istruzione e dei relativi assi culturali. Le discipline dell'area di indirizzo sono presenti in misura consistente fin dal primo biennio e si fondano su metodologie laboratoriali per favorire l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo fondamentale l’acquisizione delle competenze chiave e dei requisiti di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura professionale dello studente e di accrescere il suo valore in termini di occupabilità. L'ampia flessibilità degli orari garantisce inoltre la personalizzazione dei percorsi, anche al fine dell’eventuale rilascio della qualifica professionale, al termine del terzo 16 anno e in condizione di sussidiarietà d'intesa con Regioni e Province autonome. Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione professionale, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di settore, idonea sia all’inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. La flessibilità didattica e organizzativa che caratterizza i percorsi dell’istruzione professionale è strumento prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie; alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo. I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, per garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine vanno valorizzati gli strumenti di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti. I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il privato sociale. La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico. A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio. Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero operativo, all’analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza. Gli istituti professionali si dotano di strutture dipartimentali e di un ufficio tecnico per rendere l’organizzazione il più funzionale possibile al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. Gli istituti professionali attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera g) del presente regolamento. A questi fini si avvalgono anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni. 17 ALLEGATO B INDIRIZZI, PROFILI E QUADRI ORARI DEL SETTORE SERVIZI Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all’allegato A), costituisce il riferimento per tutti gli indirizzi del settore servizi, che si articolano nel modo seguente: - B1, “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”; - B2, “Servizi di manutenzione e di assistenza tecnica”; - B3, “Servizi socio-sanitari”; - B4, “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”; - B5, “Servizi commerciali”.
..... vedere il la bozza integrale tra gli allegati.
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