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C.M. n. 63 Roma, 6 luglio 2009 prot. n. 10042 relativa l'anno scolastico 09/10 - Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto Postato/Ultima modifica il: Giovedi, 9 Luglio 2009 (0:18:19)
Argomento: Normativa Scolastica
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Pubblicata la C.M. n. 63 Roma, 6 luglio 2009 prot. n. 10042 relativa l'a.s. 2009/2010 - Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per dare inizio alle operazioni di nomina del personale docente e ATA del prossimo anno scolastico; formazione cattedre 18 ore.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento – uff. V Direzione Generale per il Personale scolastico – uff. IV e V
C.M. n. 63 Roma, 6 luglio 2009 Prot. n. 10042
Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI e p.c. Agli Assessori Regionali all’Istruzione LORO SEDI
OGGETTO: Anno scolastico 2009/2010 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni finalizzate all’adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto, al fine di dare inizio alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico. La predetta operazione costituisce un adempimento importante per la piena realizzazione delle condizioni di funzionalità ed efficacia dei servizi scolastici che non sia stato possibile definire in sede di elaborazione dell’organico di diritto. Con l’occasione, si ricorda che l’art. 37 della legge 24 febbraio 2009, n. 14 ha prorogato al 31 agosto il termine del 31 luglio fissato dalle legge n. 333/2001 per ultimare le operazioni di sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato, tutte finalizzate ad assicurare un corretto e regolare avvio dell’anno scolastico. E’ necessario che le SS.LL., al fine di effettuare scelte il più possibile condivise in materia di adeguamento degli organici alle effettive esigenze delle scuola, proseguano negli incontri, già attivati nella fase di definizione degli organici di diritto, con le Regioni e gli Enti locali al fine di acquisirne gli orientamenti, nell’ottica di una programmazione integrata dell’offerta formativa, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio scolastico e realizzare un più razionale rispondente utilizzo delle risorse. Successivamente le SS.LL. avvieranno la fase di informazione alle organizzazioni sindacali.
Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente presiedono alla definizione degli organici, si rinvia ai contenuti e alle indicazioni della citata C.M. n. 38/2009, alla quale pertanto le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle numerose e problematiche questioni che caratterizzano la delicata materia degli organici. Si ricorda che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che sostituisce integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni disabili. Per il solo anno scolastico 2009/10 restano confermati “i limiti massimi” di alunni per classe previsti dal predetto D.M. 331/98, limitatamente alle istituzioni scolastiche di cui all’art. 3, comma 2, del Regolamento sul dimensionamento e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane, e continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule. Per completezza di esposizione e di informazione si rappresenta che il Regolamento sul dimensionamento e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane è stato pubblicato nella G.U. n. 151 del 2 luglio 2009 (DPR n. 81 del 20 marzo 2009), il Regolamento sul primo ciclo è sono in corso di pubblicazione nella G. U., il Regolamento relativo al personale ATA è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione, mentre i Regolamenti relativi al secondo ciclo, all’istruzione degli adulti, alla revisione delle classi di concorso sono stati approvati dal Consiglio dei ministri in prima lettura e stanno proseguendo i loro iter. Com’è noto, il decreto interministeriale relativo agli organici dell’a.s. 2009/10, trasmesso con la C.M. n. 38 del 2 aprile 2009, in coerenza con quanto avvenuto con gli anni precedenti, ha previsto che le riduzioni stabilite dalla legge n. 133 del 2008 per l’a.s. 2009/10, avvenissero in parte in organico di diritto (per una quota pari a 37.000 unità) e in parte in organico di fatto (per una quota di 5.000 posti). E ciò al fine di rispondere meglio alle esigenze del territorio e realizzare una migliore stabilità del personale interessato, anche a tutela della continuità didattica. La tabella G, nella colonna C, (che ad ogni buon fine si allega) del citato decreto interministeriale riporta, per ciascuna Regione, la quota di posti da ridurre in organico di fatto. Le SS.LL. attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno l’autonomia delle scuole, individueranno gli interventi e le soluzioni atti a contenere e, se del caso, a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità del decorso anno 2008/09. Tali quantità devono
intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire posti o cattedre. Per la definizione dell’organico di fatto, a solo titolo di esempio, si segnalano alcune tipologie di interventi che concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento: - nella scuola primaria, utilizzando al meglio i docenti specializzati di lingua inglese e procedendo ad una attenta verifica dell’esistenza delle condizioni occorrenti per l’attivazione di classi a tempo pieno; - nell’istruzione secondaria di I e II grado, effettuando una più attenta riconduzione delle cattedre a 18 ore e un puntuale accertamento dei presupposti necessari per la formazione delle classi a tempo prolungato, e una precisa ricognizione della richiesta delle famiglie delle due ore aggiuntive di tempo prolungato, una corretta applicazione delle disposizioni relative agli sdoppiamenti e agli accorpamenti delle classi a seguito della variazione del numero degli alunni. Va sottolineato che le azioni di adeguamento in organico di fatto, mentre da un lato dovranno tendere ad una rigorosa razionalizzazione delle effettive esigenze di personale, tenendo altresì presente per un verso la inderogabile necessità di utilizzare appieno tutto il personale in situazione di esubero, dall’altro tenendo conto degli effettivi incrementi del numero degli alunni, in vista dell’obiettivo di corrispondere in maniera adeguata alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie; tanto anche in vista dell’ avvio dall’anno scolastico 2009/10 del riordino del primo ciclo. Come preannunciato nella C.M. n. 38/2009, un ruolo fondamentale, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni di cui alla presente circolare, rimane demandato alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l’autonomia consente, ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Sarà compito, pertanto, dell’istituzione scolastica, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse stesse, al potenziamento e alla migliore qualificazione del servizio anche sulla base delle richieste delle famiglie, all’incremento dell’offerta formativa, valorizzando in tal modo, le opportunità derivanti dall’autonomia organizzativa e didattica. Ciò premesso, fermo restando che alla determinazione del numero delle classi e dei posti e alla relativa articolazione si è già provveduto all’atto della definizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto, effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, debbono riguardare solo situazioni eccezionali e del tutto residuali che si rivelino indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche. In ragione di quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 2, comma 411, lett. c) della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all’attivazione di nuove classi per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno richiedere l’autorizzazione al Direttore generale regionale, o suo delegato. Si richiama l’attenzione sulla disposizione dell’articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che prevede l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Si ribadisce l’esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare formale invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza. I dirigenti scolastici comunicheranno alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, comunque non oltre il 20 luglio, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell’orario obbligatorio, all’interno della stessa istituzione scolastica. Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, salvo il caso contemplato dall’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale che prevede una deroga a tale disposizione per effetto di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivante dal mancato recupero dei debiti formativi qualora la verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni relative ad eventuali scostamenti superiori alle 31 unità per classe, tra i quali vanno compresi, ovviamente, quelli riguardanti il recupero dei debiti.
Gli scostamenti che dovessero verificarsi, anche nel corso della prima decade del mese di settembre, all’atto dell’effettuazione delle prove di valutazione, dovranno essere comunicati dai Dirigenti scolastici agli Uffici territoriali competenti che, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno di conseguenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 ( finanziaria 2008) e dell’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l’a.s. 2009/10. Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il 10 settembre p. v., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi 333/01 e 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della legge 268/2002. In conformità di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche agli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente. Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell’organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni. Poiché alla definizione del quadro complessivo delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali. Personale docente
Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi di istruzione si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui alla C.M. n. 38 del 2 giugno 2009, di accompagnamento al decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell’a.s. 2009/10, che ha dettagliatamente trattato tutte le innovazioni conseguenti all’emanazione dei provvedimenti applicativi dell’art. 64 della legge 133 del 2008. Con la presente circolare si evidenziano, pertanto, solo alcuni aspetti e profili caratterizzanti i singoli settori scolastici. Scuola dell’infanzia: La scuola dell’infanzia, com’è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano obbligatoriamente variazioni in aumento del numero delle sezioni. In effetti, incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati solo nell’ambito delle risorse complessive assegnate.
Scuola primaria: Com’è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla prima e in 44 ore per le classi a tempo pieno. L’esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale e preciso, ha comportato l’istituzione, per la prima volta, nella scuola primaria, di “spezzoni orario” il computo dei quali, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all’a.s. 2009/10. E’ stato, altresì, precisato che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali nelle classi prime o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa.
Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali per classe, comunque disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani). L’insegnamento della lingua inglese deve essere impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente (sempre in possesso di tali requisiti) facente parte dell’organico di istituto. I dirigenti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti in servizio nell’istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l’insegnamento delle lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologicodidattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell’insegnamento della lingua Inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e delle istruzioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto; l’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 275/99), articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponili, alle quali sopra si è fatto cenno.
Scuola secondaria di I grado: Com’è noto, due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado: - tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano); - tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore. Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di
approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. Le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Richieste di incrementi di posti per le stesse finalità, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all’esame e al vaglio delle SS.LL.. La relativa autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza di economie derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica. Si ritiene opportuno precisare che per evidenti ragioni di continuità e a garanzia delle scelte operate dalla famiglie, l’eventuale disattivazione delle classi a tempo prolungato dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime. La composizione delle cattedre derivanti dai nuovi quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. A tale regola fanno eccezione, solo per l’a.s. 2009/10, le cattedre costituite con contributo orario delle classi terze a tempo prolungato, per le quali rimane confermato il quadro orario previsto dal D.M. 22 luglio 1983: il tal caso le cattedre potranno essere costituite con un orario non inferiore a16 ore, salva restando la cattedra completa di Italiano, storia e geografia. Infine, per tale insegnamento il citato D.M. n. 37/2009, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E’ rimessa, pertanto, all’autonomia della scuola, la quantificazione del tempo da destinare a ciascuna disciplina. Si ricorda che i posti per l’insegnamento delle seconde lingue comunitarie sono stati computati in organico di diritto. Ai sensi dell’art. 3 del CCNI sulle utilizzazioni, l’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola.
Scuola secondaria di II grado: Come prima accennato, i regolamenti relativi agli ordinamenti dell’istruzione secondaria di II grado produrranno i loro effetti dall’anno scolastico 2010-2011. Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, trovano invece applicazione già dal prossimo anno scolastico i criteri e parametri di cui al regolamento concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane. Per la definizione delle classi e delle dotazioni organiche si richiama quanto previsto dalla C.M. n. 38/2009, relativa alla costituzione delle dotazioni organiche di diritto. Preme solo ricordare che ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e relative norme applicative, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, debbono essere ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre stesse, salvaguardando comunque l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che, comunque, non sia possibile costituire per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare (ad es. cattedra di 17 ore della cl. 52/A) . Al solo fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari, è possibile costituire cattedre con un orario superiore alle 18 ore. Ne consegue che fino all’entrata in vigore delle norma relative al II ciclo, permane la possibilità di costituire cattedre con orario inferiore alle 18 ore, sempre però nell’ambito dell’orario previsto dall’attuale normativa di costituzione delle cattedre stesse.
Posti di sostegno Il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili, nell’anno scolastico 2009/10, in ciascun ambito regionale, compresi quelli dell’organico di diritto, sono riportati nella tabella E, colonna C, dello schema di decreto interministeriale (cha ad ogni buon fine si allega) e sono comprensivi degli spezzoni orario e dei posti in deroga. Spetta alle SS.LL. determinare la dotazione organica di ciascun grado di istruzione, definendo l’organico di fatto secondo le precitate quantità, tenendo anche conto delle eventuali risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.
Nella medesima tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all’a.s. 2009/10, comprensiva della prima quota di incremento di cui all’art. 2, comma 414 della legge 244/97, utile per le immissioni in ruolo. Come precisato nella C.M. n. 38/2009, per l’anno 2009/10 sono stati confermati a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto nell’a.s. 2008/09, con limitate modifiche a livello regionale, necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla legge finanziaria 2008, il rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. Si confida, pertanto, in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse, con particolare riguardo all’innalzamento dell’obbligo scolastico, al fine di contenere l’istituzione dei posti entro il contingente assegnato e riportato nella citata tabella E, colonna C. Si rende perciò necessario che le SS.LL. ,sulla scorta delle dinamiche e delle sopravvenienze riscontrate negli anni precedenti, elaborino un piano di ripartizione delle risorse che tenga conto di tutte le situazioni di disabilità certificate anche successivamente l’inizio dell’anno scolastico. Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di distribuzione delle risorse umane e materiali utili all’integrazione degli alunni disabili. Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994. Ai sensi dall’art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002, le SS.LL. dovranno provvedere all’emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi. Si ritiene opportuno evidenziare, anche riguardo al sostegno, che ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari.
Istruzione degli adulti L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all’attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2008/2009. In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado anche in attuazione di quanto disposto dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009, che ha rinviato all’a.s. 2010/2011 l’attivazione dei citati CPIA. Progetti Le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento a quelle concernenti le situazioni di disagio e all’accoglienza e all’inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2008/2009. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero dell’economia, valuterà la possibilità della relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti. Personale educativo Per il personale educativo si rinvia ad apposita circolare in corso di predisposizione.
Personale ATA Come già evidenziato nella nota 9027 del 17 u.s., con la quale è stato trasmesso alle SS.LL. lo schema di decreto annuale relativo alla determinazione degli organici per il 2009/2010, l’eventuale attivazione di ulteriori posti in singole scuola in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto non deve comportare incrementi del numero complessivo di posti del
medesimo organico a livello provinciale. Ne consegue che, qualora necessario, le SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali incrementi di posti esclusivamente a mezzo di compensazione, a livello provinciale. A detta compensazione è possibile fare ricorso previa revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell’organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione. In tal caso, il funzionamento del posto deve, comunque, trovare legittimazione dall’applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale. Le SS.LL., tuttavia, potranno consentire contenute deroghe nei casi, motivati adeguatamente, in cui le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendessero possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici nel rispetto delle norme contrattuali dell’orario di lavoro; (ad esempio: in scuole articolate su più plessi, in situazioni di particolare complessità amministrativa e per garantire adeguata sicurezza nei laboratori), nonché in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuola, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute; in tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, potranno valutare l’opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di detto personale inidoneo. Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "figure uniche" e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altri profili, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio per le valutazioni e gli interventi consequenziali. Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente tecnico si richiamano le modalità di prestazione dell’orario di servizio che, com’è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all’art. 53, punto 3, del CCNL del 16 novembre 2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori. Nel precisare, inoltre, che la variazione dei posti effettuata in tale fase, ad integrazione dell’organico di diritto, deve costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da far tenere con cortese sollecitudine alla Direzione generale per il personale scolastico, si pone in evidenza che l’attivazione dei posti eccedenti l’organico di diritto deve essere comunicata anche a mezzo del Sistema informativo del Ministero.
Al riguardo, si sottolinea l’esigenza che il numero dei posti comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo corrisponda esattamente a quello indicato nel decreto succitato, stante la corrispondente verifica delle economie che questo Ministero è tenuto ad effettuare per la successiva certificazione del MEF, in ordine al reale conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dalla legge 133/2008. Si pone in evidenza, infine, l’opportunità che le SS.LL. adottino le iniziative atte a favorire, tra i dirigenti scolastici, le intese previste dall’articolo 3 del succitato decreto interministeriale relativo agli organici per l’a.s. 2009/2010.
Monitoraggio Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli esiti delle disposizioni della presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all’osservatorio nazionale. Per consentire il monitoraggio, delle consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza: - pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l’esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti; - comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati; - rilevino le condizioni e le consistenze delle classi eccessivamente sovradimensionate e quelle delle classi eccessivamente sottodimensionate. Ciò perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti. Al riguardo il Sistema informativo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche. Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni alla luce di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale. Si ringrazia per la collaborazione.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Avvio anno scol 2009-2010 - C M n 63 - del 6 07 09 organico fatto (2).doc 07/07/2009 14 IL DIRETTORE GENERALE F.to - Luciano Chiappetta –
Per la Tabella G (riduzione dei posti) e la Tabella E (sostegno) vedere tra gli allegati
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Allegati o Link utili:
 Tabella E - Sostegno
 Tabella G - Riduzioni Posti
Data originaria pubblicazione: 8/7/09 h 19:05:00 |
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