... dopo che la scuola abbia verificato la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
Ecco il testo delle modifiche apportate allo Statuto degli studenti e studentesse (statuto studenti studentesse).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre
2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità
scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono
al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonchè al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno puo'
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla
valutazione del profitto.
4. In nessun caso puo' essere sanzionata, nè direttamente nè
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità
nonchè, per quanto possibile, al principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente,
della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso
derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento
dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le
sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni
e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono
adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica puo' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici
giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni
deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei
periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in
coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi
sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione
e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica puo'
essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano
la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per
l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite
generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto
del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi
di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale,
ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile
e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno
scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla
comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei
casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno
scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti
possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di
elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione
disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello
studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è
ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche,
del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti
nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media,
che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella
scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli
studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella
scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai
genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta
degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi
abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della
scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente
da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti
dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta
previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto
per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da
tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità
scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio
scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta
applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua
attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da
chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio
di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3
abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio
scolastico regionale puo' decidere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito
atto, le modalità piu' idonee di designazione delle componenti dei
docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale
al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello
stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due
anni scolastici.".