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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Direzione Generale
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 17662 del 4 novembre 2010
Contratto integrativo regionale sulla formazione in servizio del personale docente, educativo e A.T.A. per il 2010/2011, stipulato tra l’Ufficio Scolastico Regionale, Direzione Generale, e le Organizzazioni Sindacali Regionali della Lombardia FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS
L’anno 2010, il giorno 4 del mese di novembre in Milano presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia in sede di negoziazione integrativa a livello regionale
tra
la delegazione di parte pubblica trattante per la contrattazione integrativa regionale
e
le organizzazioni sindacali riportate in calce al presente atto
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Direttiva ministeriale n. 7551/FR del 7 settembre 2006, registrata dalla Corte dei Conti il 22 novembre 2006, registro n. 5, foglio 196, con la quale si prevede che gli Uffici Scolastici regionali emanino atti di indirizzo privilegiando, tra l’altro, le attività di assistenza, consulenza, informazione-formazione e monitoraggio finalizzati allo sviluppo delle condizioni per la piena realizzazione dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche, anche attraverso la costituzione di reti di scuole e ricognizione e monitoraggio dello stato di assegnazione e di utilizzazione dei finanziamenti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome;
VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, contenente disposizioni in materia di arricchimento dell’offerta formativa scolastica;
VISTA la Direttiva generale sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2009, prot. n. 3037/GM, del 30 marzo 2009, che prevede, tra l’altro, il potenziamento degli interventi di qualificazione, formazione e sviluppo professionale del personale della scuola;
VISTA la Legge 23 dicembre 2009 n. 192 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012;
VISTO il Contratto Nazionale di Lavoro del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, e in particolare il capo VI sulla formazione;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 14 luglio 2010, concernente la formazione del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2010/2011; Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale – Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
Tel. +39 02 574 627 279 – Email PersonaledellaScuola.Lombardia@istruzione.it
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VISTA la Direttiva n. 90 del 1° dicembre 2003, che dà attuazione al sistema degli accreditamenti/qualificazione dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola;
VISTO l’accordo nazionale del 12 marzo 2009 di attuazione dell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL/2007) sottoscritto il 25 luglio 2008;
VISTA la sequenza contrattuale 25 luglio 2008, art. 2, comma 3, concernente l’attribuzione della seconda posizione economica al personale ATA appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico;
VISTA la nota ministeriale 3264/dgper del 12 marzo 2009 con la quale sono fornite le modalità attuative per l’attribuzione della seconda posizione economica di cui all’art. 2, comma 3 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008;
VISTO il CCNI 3 dicembre 2009 sulla mobilità verticale del personale;
VISTO l’ammontare delle disponibilità per l’USRLo per la formazione del personale docente e ATA per l’a. s. 2010/2011 come da legge 23 dicembre 2009 n. 192;
VISTO l’ammontare delle disponibilità per l’USRLo per la formazione del personale docente e ATA per l’a. s. 2010/2011 come modificato da decreto legge 5 agosto 2010, n. 125;
SENTITO il parere dell’Osservatorio Regionale per la formazione in data 15 ottobre 2010;
premesso che
• il CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007, all’art. 4 comma 2, lett. b ed al capo VI ha fissato i principi generali sulla formazione in ingresso ed in servizio del personale docente, educativo e ATA del personale della scuola statale;
• il presente CIR disciplina la formazione in ingresso ed in servizio del predetto personale per l’a.s. 2010/2011;
• la massima interazione e sinergia tra tutti gli operatori del sistema dell’istruzione per garantire condizioni favorevoli per lo sviluppo della professionalità si realizza anche rendendo disponibili, per il personale delle scuole paritarie, i materiali derivanti dalle iniziative organizzate per il personale della scuola
la parti concordano che
a) la premessa fa parte integrante del presente Contratto Integrativo Regionale;
b) il presente contratto si colloca nel contesto di uno sviluppo progressivo dell’autonomia scolastica funzionale all’incremento della qualità del sistema, all’innalzamento dei livelli di apprendimento, alla prevenzione e alla riduzione della dispersione scolastica;
c) l’attività di formazione costituisce un diritto per il personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato ed un dovere per l’Amministrazione in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo di tutte le professionalità;
d) la formazione in servizio dei docenti e del personale educativo costituisce la condizione per il potenziamento delle competenze richieste dalla funzione e dal profilo professionale, così come definito dagli articoli 26, 27 e 129 del CCNL del 29 novembre 2007, e realizza un pieno ed efficace esercizio della funzione in relazione ai processi di innovazione;
e) la formazione per il personale ATA, ivi compresa quella definita con la sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, rappresenta lo strumento di accompagnamento dell’esercizio professionale in presenza di una maggiore complessità organizzativa, amministrativo/contabile e gestionale connessa all’attività delle istituzioni scolastiche autonome;
f) le scuole devono perseguire la piena realizzazione del proprio piano formativo, avvalendosi delle competenze e delle professionalità necessarie anche attraverso interventi pluriennali e la collaborazione in rete con altre scuole;
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g) le azioni di formazione per il personale vanno progettate e realizzate con una chiara finalizzazione al miglioramento delle esperienze educative e formative degli alunni e degli studenti;
h) la progettazione degli interventi di formazione deve raccordare gli obiettivi con le risorse disponibili (organizzazione, tempi, luoghi, risorse finanziarie) scegliendo flessibilmente approcci e metodi ad elevata efficacia ed alto contenuto innovativo;
i) una efficace partnership con soggetti, istituzioni, agenzie qualificate e professionalizzate sostiene e realizza processi e percorsi formativi di qualità, reale risorsa per il personale e per gli alunni;
j) il monitoraggio e la valutazione di impatto e la socializzazione dei risultati sono condizioni per il miglioramento dei processi e per una gestione responsabile delle risorse finanziarie disponibili.
Sulla base di tali linee generali di intervento le parti convengono di stipulare il seguente Contratto Integrativo Regionale relativo alla formazione del personale docente, educativo e ATA operante nelle istituzioni scolastiche della Lombardia, per l’a.s. 2010/2011.
Art. 1
Campo di applicazione e criteri generali
1.
La materia del presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo e al personale ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche della Lombardia, anche in posizione di comando ed utilizzo e, comunque, in ogni posizione di stato equiparata al servizio di istituto.
2.
Alle singole istituzioni scolastiche, in rete o consorziate, compete, sulla base delle delibere dei collegi dei docenti e delle azioni predisposte dal DSGA per il personale ATA, la programmazione delle iniziative di formazione. Il piano annuale delle istituzioni scolastiche si articola in iniziative:
•
progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, l’università, le associazioni professionali, gli enti accreditati;
•
promosse dall’amministrazione centrale e periferica;
•
realizzate in autoaggiornamento ai sensi dell’art. 65 del CCNL.
3.
Le iniziative di formazione di carattere locale e regionale si intendono disponibili alla partecipazione del personale interessato in servizio nelle scuole paritarie, senza ulteriori oneri per l’amministrazione e comunque dopo aver soddisfatto le richieste provenienti dalle scuole statali. In ogni caso l’amministrazione rende disponibili, per il personale delle scuole paritarie, i materiali derivanti dalle iniziative organizzate per il personale della scuola statale.
Art. 2
Obiettivi formativi prioritari regionali per l’a.s. 2010/2011
1. Gli obiettivi formativi per l’a.s. 2010/2011 riguardano prioritariamente l’attuazione degli obblighi contrattuali (formazione in ingresso del personale della scuola, formazione personale ATA, riconversione personale docente, ecc.), il supporto ai processi di innovazione, la realizzazione di iniziative previste da specifiche norme di legge e il potenziamento dell’offerta formativa.
2. Attuazione degli obblighi contrattuali.
a)
Iniziative di formazione in ingresso per il personale docente, educativo e ATA neo assunto;
b)
Interventi formativi per il personale ATA con riferimento a:
•
iniziative previste dall’Intesa del 20 luglio 2004 (integrate dalle successive Intese del 19 novembre 2004 e del 15 maggio 2007);
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•
iniziative previste dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
•
iniziative previste dal CCNI 3 dicembre 2009 e contributi alle procedure necessarie per la soluzione delle problematiche legate alle fasi iniziali dell’attuazione dello stesso CCNI, nelle more dell’individuazione degli aventi titolo alla mobilità professionale per l’a. s. 2010/2011;
c)
Percorsi formativi di riconversione e riqualificazione professionale in relazione a quanto previsto dall’art. 10 del CCNL vigente.
3. Supporto ai processi di innovazione
Sono previsti interventi formativi a supporto dei processi di innovazione con particolare riguardo a:
a)
rielaborazione dei curricoli nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione;
b)
attuazione dell’obbligo d’istruzione nel biennio della secondaria di secondo grado;
c)
attuazione dei percorsi formativi a seguito dell’intesa MIUR/Regione Lombardia del 20 Marzo 2009;
d)
applicazione delle disposizioni in materia di valutazione e di esame di stato;
e)
alta formazione tecnica e professionale (IFTS ed ITS);
f)
istruzione degli adulti;
g)
funzione orientativa dell’insegnamento;
h)
miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti nel percorso dell’obbligo d’istruzione (matematica, scienze e educazione linguistica);
i)
aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica in attuazione del D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751.
4. Iniziative previste da specifiche norme di legge
a)
integrazione degli alunni disabili (Legge 245/2007 – Legge di bilancio 2008);
b)
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (D.Lvo 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, Legge 203/2008-Legge di bilancio 2009);
c)
completamento dei percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione delle competenze linguistico–comunicative e metodologico-didattiche dei docenti impegnati e da impegnare nell’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria (Legge 311/2004 art. 1 comma 128 – legge finanziaria 2005, Legge 296/2006, art. 1 comma 605 lett. e – finanziaria 2007, Legge 53/2003, art. 1 comma 3, lett. f);
d)
formazione per il personale delle scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio, o frequentate da nomadi, nonché nelle scuole ospedaliere e nelle scuole carcerarie degli istituti penitenziari (art. 69 del CCNL del 29 novembre 2007 – Legge 245/2007 – Legge finanziaria 2008);
e)
sviluppo delle competenze necessarie per un’efficace integrazione della lavagna digitale nella didattica (Legge 296/2006 – Legge finanziaria 2007).
5. Potenziamento dell’offerta formativa
a)
aggiornamento delle competenze professionali in relazione agli apprendimenti disciplinari (con particolare riguardo all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”) ed alle innovazioni metodologiche, con particolare riferimento all’uso di strumenti per la formazione ed alla valorizzazione delle pratiche di ricerca-azione;
b)
promozione di attività di orientamento finalizzate a far acquisire agli studenti la consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri interessi, rapportati alle opportunità di studio, ricerca e lavoro per perseguire anche il recupero delle carenze di apprendimento e la valorizzazione delle eccellenze;
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c)
supporto al personale docente ed ATA nella promozione dell’acquisizione da parte degli studenti, di corretti stili di vita con riferimento ad iniziative finalizzate a:
•
educazione alla legalità, alla convivenza civile e strategie di contrasto al bullismo;
•
superamento di nuove forme di razzismo, xenofobia e antisemitismo;
•
educazione ad una corretta alimentazione;
•
educazione sportiva, con particolare riferimento agli sport meno praticati ed alla lotta contro la violenza nello sport e il doping;
•
educazione allo sviluppo sostenibile;
d)
diffusione della pratica musicale come fattore educativo dei giovani;
e)
formazione del personale ATA inquadrato nel profilo professionale di collaboratore scolastico anche per l’assistenza non specialistica degli alunni disabili.
6. Le singole istituzioni scolastiche potranno, altresì, autonomamente fruire delle opportunità formative offerte, a livello nazionale e regionale, dalle università, dalle associazioni disciplinari e professionali, dagli enti accreditati, al fine di integrare ed adeguare agli specifici bisogni le proprie azioni formative, nell’ambito del piano annuale di aggiornamento e formazione deliberato da ogni singola istituzione scolastica. A tal fine l’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a:
a.
Condurre periodiche indagini anche a campione sull’uso da parte delle istituzioni scolastiche delle risorse destinate alla formazione, sui reali bisogni formativi del personale della scuola finalizzati alla promozione, alla messa in opera e alla generalizzazione di iniziative formative con effettiva ricaduta su tutte le scuole e sulle varie tipologie di personale, sia dal punto di vista dei contenuti che del modello formativo (art. 4, comma e, del CCNL 2006-2009);
b.
Portare a sistema le procedure scientifiche, modalità, criteri e indicatori definiti in sede di Osservatorio regionale anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, qualificati e accreditati fin qui sperimentate nell’azione di monitoraggio finalizzato ad un’analisi qualitativa dell’offerta formativa;
c.
Sostenere e sperimentare forme innovative di interazione professionale quali l’impiego di tecnologie e media digitali per l’insegnamento, ambienti di comunicazione on line, tecnologie web 2.0 per la condivisione e lo scambio di informazioni amministrative e didattiche tra scuole, tra reti di scuole, tra scuole ed enti locali, tra scuole e cittadini e tra scuole e i diversi uffici USRLo;
d.
Garantire la divulgazione e la documentazione delle iniziative svolte dall’amministrazione attraverso strumenti comunicativi differenziati (seminari, convegni, pubblicazioni, mezzi telematici), nonché la informazione in tempi utili per consentire la partecipazione del personale interessato, a tutte le iniziative promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale a cura dell’Ufficio VI;
e.
Promuovere collaborazioni con i soggetti che operano nel campo della formazione, accreditati e qualificati, ai sensi dell’art. 67 comma 6 del CCNL, nonché favorire la creazione di reti di scuole finalizzate alla formazione del personale;
f.
Curare la pubblicazione sul sito dell’USR del presente contratto e diffonderlo a tutte le istituzioni scolastiche autonome.
Art. 3
Criteri di ripartizione dei fondi
1. I fondi disponibili, assegnati all’USR Lombardia in base al decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 ammontano a:
€ 787.362,23 (settecentottantasettemilatrecentosessantadue/23) cui vanno aggiunti € 236.826,24 (duecentotrentaseimilaottocentoventisei/24) destinati alla formazione sui temi
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relativi all’integrazione degli alunni disabili, con la seguente ripartizione tra i vari capitoli di spesa e gradi scolastici:
Formazione personale docente, educativo e ATA
Formazione
docenti sostegno
Istruzione prescolastica
Cap. 2175/2
€ 79996,28
Cap. 2186/2
€ 16.577,31
Istruzione primaria
Cap. 2173/2
€ 244.555,19
Cap. 2188/2
€ 89.989,96
Istruzione secondaria inferiore
Cap. 2174/2
€ 191.801,32
Cap. 2184/2
€ 75.791,10
Istruzione secondaria superiore
Cap. 2164/2
€ 271.009,44
Cap. 2185/2
€ 54.467,87
TOTALI
€ 787.362,23
€ 236.826,24
2. La quota di € 787.362,23, da destinare alla generalità del personale docente e ATA così come previsto dal CCNI 14 luglio 2010, viene così ripartita:
a) il 90% alle singole unità scolastiche (€708.626,00), da destinare prioritariamente all’assolvimento degli obblighi contrattuali come previsto dall’art. 2, comma 2 della presente contrattazione, da realizzare sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR e dei bisogni legati all’applicazione iniziale di contrattazioni integrative specifiche. La quota di cui al presente punto sarà assegnata agli UST secondo il criterio oggettivo relativo al numero di docenti, personale educativo e di personale ATA in servizio nell’anno scolastico 2010/2011. Gli UST provvederanno a versare alle scuole individuate come “capofila” per la formazione, la quota–corsista per la realizzazione dei corsi destinati agli “obblighi contrattuali” riguardanti il personale interessato. Le scuole, nell’ambito delle risorse loro assegnate, possono riconoscere e finanziare attività di autoaggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, ai sensi dall’articolo 65 del CCNL 29 novembre 2007. La Direzione Regionale fornirà, per iscritto, alle Organizzazioni Sindacali regionali il quadro sintetico delle risorse assegnate agli UST e di quelle da questi trasferite alle scuole capofila, sulla base dei criteri sopra indicati, parimenti le Istituzioni scolastiche daranno informativa scritta alle RSU;
b) il 10% all’Ufficio scolastico regionale (€ 78.736,23) per interventi indicati al successivo articolo 4.
Art. 4
Finalizzazione delle iniziative di carattere regionale
1. L’Ufficio Scolastico Regionale ha il compito di corrispondere alle esigenze professionali e culturali correlate all’attuazione di norme contrattuali, ai processi di innovazione in atto nonché alle finalità espressamente definite da specifiche norme di legge, per un miglioramento complessivo del sistema e delle prestazioni professionali, attraverso misure perequative a fronte di un contesto territoriale articolato e diversificato. L’USRLo esplica la sua azione attraverso interventi di informazione, supporti, monitoraggio e valutazione.
2. I finanziamenti disponibili a livello regionale per la formazione, unitamente ad ulteriori risorse che potranno essere messe a disposizione dal MIUR per settori specifici in base alla normativa vigente, andranno ad alimentare una progettualità regionale, finalizzata ad obiettivi strategici quali:
il miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi;
la cura professionale degli insegnanti e di tutto il personale della scuola, nella fase d’ingresso e lungo l’arco della carriera, anche in riferimento al personale ATA che
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svolge compiti di maggiore responsabilità o di livello superiore, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti;
la qualificazione e l’innovazione del sistema di formazione.
3. Al perseguimento degli obiettivi strategici concorreranno i soggetti che compongono il sistema regionale della formazione: scuole, Università, enti accreditati e qualificati di cui al successivo art. 8.
La quota regionale di cui all’art. 3 verrà ripartita tra le seguenti aree d’intervento attraverso le quali realizzare gli obiettivi prefissati :
a) Interventi di supporto al “sistema della formazione regionale”:
•
per l’implementazione di modelli di formazione di qualità e per il monitoraggio e la valutazione della formazione;
•
per azioni di diffusione regionale di buone prassi didattiche e formative, da realizzare anche in collaborazione con Università ed enti accreditati e qualificati;
b) Progetti di rilevanza regionale:
•
per l’affinamento delle competenze professionali e di ricerca didattica finalizzati al miglioramento degli apprendimenti di base, con particolare riferimento all’italiano, alla matematica e alle scienze (anche con il e a supporto di progetti di rilevanza nazionale come Poseidon, M@t.abel, ISS ecc.);
•
per il supporto ai processi di innovazione ordinamentale, con particolare riguardo alla scuola secondaria di secondo grado e alla programmazione per competenze;
•
per l’approfondimento e la riflessione sui temi relativi alla valutazione;
•
per il supporto all’introduzione di nuovi insegnamenti;
•
per il sostegno a gruppi di ricerca e community professionali;
•
per la promozione di progetti di formazione realizzati da reti di scuole, coerenti con gli obiettivi prioritari del CCNI del 14 luglio 2010 e con gli obiettivi del presente CIR.
4. L’Ufficio VI dell’USR Lombardia avrà cura di coordinare tutte le iniziative di formazione regionale previste da ulteriori finanziamenti o disposizioni di legge curando con la massima attenzione il raccordo istituzionale ed interistituzionale con comitati, gruppi di lavoro, uffici ed enti che curano le attività formative relative, ad esempio, alle aree a rischio e a forte processo immigratorio, scuole ospedaliere, scuole carcerarie, sicurezza e salute dei lavoratori, lingue straniere, educazione fisica, sezioni primavera, ecc., anche tenendo conto delle “Linee guida per la formazione del personale della scuola in Lombardia” di cui al successivo art. 7.
Art. 5
Attività di formazione sui temi dell’integrazione scolastica degli alunni disabili
1. I finanziamenti disponibili per la formazione sui temi dell’integrazione degli alunni disabili saranno orientati allo sviluppo di atteggiamenti, conoscenze e competenze professionali per il personale della scuola.
2. Le risorse dedicate ammontano complessivamente ad € 236.826,24 così ripartite:
a) il 90 % (pari ad € 213.143,65) da ripartire agli UST, per iniziative da svolgere a livello territoriale, tramite reti, consorzi, centri servizi e risorse, per il personale impegnato nei processi di integrazione degli alunni disabili, anche attraverso il recupero degli accantonamenti disposti negli esercizi precedenti.
La determinazione delle quote da assegnare ai singoli UST sarà determinata sulla base del numero dei docenti di sostegno in servizio in ciascuna provincia nell’a.s. 2010-2011. La quota così ottenuta, previa informativa sindacale provinciale, verrà utilizzata dagli UST, sentiti i GLIP, per attività di formazione delle reti di scuole e dei centri servizi e risorse, da realizzare anche in collaborazione con Università ed enti qualificati e accreditati.
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b) il 10 % (pari ad € 23.682,59) all’Ufficio Scolastico Regionale per iniziative di carattere regionale volte ad implementare nuovi modelli di formazione sulle tematiche della disabilità, con particolare riguardo ai temi della qualità dell’integrazione e ai rapporti tra scuola e servizi del territorio.
Art. 6
Rendicontazione
1. Al fine di ottimizzare l’erogazione delle risorse, gli impegni di spesa delle istituzioni scolastiche, concernenti le attività di formazione, dovranno essere puntualmente rendicontati all’Ufficio Scolastico Regionale che provvederà a darne immediata comunicazione all’Osservatorio regionale ed alle Organizzazioni Sindacali regionali.
2. Potranno altresì essere realizzate verifiche campionarie sulla base di criteri che le parti individueranno entro il 30 aprile 2011.
3. L’USR fornirà ogni anno alle OO.SS. regionali una relazione riguardante le iniziative attivate, i risultati raggiunti, i soggetti coinvolti e le somme impegnate.
Art. 7
Osservatorio sulla formazione del personale della scuola
1. L’Osservatorio, costituito ai sensi del CCDR 2002, è un organismo con funzioni essenzialmente tecniche e consultive, pariteticamente composto da esperti regionali nel campo della formazione indicati dalle parti (cinque per l’amministrazione, tra cui il coordinatore, e cinque per le OO SS) e a cui sono affidati compiti di raccordo regionale tra tutti i soggetti regionali e provinciali che si occupano di formazione al fine di progettare un piano coerente, organico e unitario di interventi formativi a livello regionale. Detto organismo opera in stretta sintonia con l’Ufficio VI dell’USR.
2. Compiti dell’Osservatorio sono quelli di seguire lo svolgimento delle azioni formative che si realizzano sulla base dei criteri del presente accordo (obiettivi, sedi, tempi, personale interessato) e di avanzare proposte e suggerimenti per la contrattazione regionale.
3. L’Osservatorio è coordinato dal dirigente dell’Ufficio VI dell’USR.
Esso potrà attingere alle risorse della formazione assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale per realizzare, con il supporto degli UST, indagini sull’uso da parte delle scuole delle risorse destinate alla formazione, alla messa in opera e alla generalizzazione di iniziative formative innovative e di effettiva ricaduta dal punto di vista sia dei contenuti sia del modello formativo.
4. L’Osservatorio concorre alla definizione di:
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“Linee guida per la formazione del personale della scuola in Lombardia” e di iniziative di informazione e diffusione delle opportunità formative disponibili per le scuole (siti web, sportelli, pubblicazioni, ecc.) (azione di indirizzo);
- sostegno a strutture e organismi deputati a verificare e orientare la formazione del personale della scuola (azione di monitoraggio);
- criteri di determinazione degli standard organizzativi e dei livelli di qualità delle iniziative, nonché di misurazione degli esiti della formazione (ricaduta) sull’attività didattica (azione di valutazione).
Art. 8
Soggetti accreditati e qualificati
1. Il Sistema regionale della formazione si definisce come un insieme interagente di soggetti accreditati e qualificati, che assumono ruoli e svolgono funzioni per la formazione e la qualificazione del personale della scuola. Vanno valorizzate le responsabilità e le competenze di ciascun soggetto, con riferimento all’ANSAS, alle Università, alle istituzioni scientifiche, alle associazioni professionali e disciplinari, alla rete delle autonomie locali.
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2. Il rapporto con le Università sarà perseguito anche mediante la valorizzazione e la pubblicizzazione dei protocolli d’intesa esistenti, finalizzati a garantire un rapporto di partnership funzionale alle esigenze della scuola, con particolare riguardo alla formazione in ingresso dei docenti.
3. Il ruolo dell’associazionismo professionale per la qualificazione e il miglioramento della professionalità degli insegnanti sarà stimolato attraverso protocolli di intesa con le associazioni professionali operanti a livello regionale, con le associazioni di disciplina e con altri soggetti ed agenzie riconosciute sulla base della Direttiva 90 del 1° dicembre 2003 e ai sensi dell’art. 67 del CCNL/2007.
4. Sarà curata dall’USR la pubblicizzazione delle iniziative di formazione realizzate a livello regionale dai vari soggetti, attraverso modalità e strumenti comunicativi differenziati (seminari, convegni, pubblicazioni, mezzi telematici).
Art. 9
Durata del contratto
1. Il presente contratto ha validità sino alla stipula del successivo contratto decentrato regionale. Esso potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l’eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall’accordo decentrato regionale sulle relazioni sindacali.
Art. 10
Conciliazione
1. In caso di controversie circa l’applicazione del presente contratto, sulla base di motivata richiesta scritta da parte del rappresentante sindacale, l’Ufficio Scolastico regionale convocherà le parti in causa entro 5 giorni, per la procedura di conciliazione che si concluderà entro 10 giorni dalla convocazione.
2. La procedura si concluderà con un verbale d’intesa che verrà inviato a cura dell’Ufficio Scolastico regionale a tutte le istituzioni scolastiche. Durante l’espletamento dei tentativi di conciliazione, l’Amministrazione si astiene dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
Art. 11
Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della validità dell’accordo stesso. Di tale ulteriore accordo verrà data tempestiva informazione a tutte le istituzioni scolastiche.
Per la Direzione Scolastica Regionale
Per le OO SS
Dott. Luca Volonté
Flc Cgil
Cisl Scuola
Uil Scuola
Snals – Confsal
Gilda - Unams
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