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MIURAOODGOS prot.n. 2134 Roma, 30.03.2011
All’On.le Ministro
SEDE
OGGETTO: Parere sui decreti interministeriali di ridefinizione dell’orario complessivo
annuale delle lezioni delle terze, quarte e quinte classi degli istituti tecnici e delle terze
classi degli istituti professionali.
ADUNANZA DEL 30 MARZO 2011
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Viste le lettere nn. 1716 e 2491, rispettivamente datate 28 febbraio 2011 e 24
marzo 2011 della Direzione Generale per il personale della scuola con le
quali il Sig. Ministro ha chiesto il parere del C.N.P.I. sull’argomento indicato
in oggetto;
Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;
Visto
il documento istruttorio redatto in data 30 marzo 2011 dai Comitati Orizzontali
relativi alla Scuola Secondaria Superiore e agli istituti di Istruzione Artistica;
dopo ampio e approfondito dibattito;
esprime il proprio parere nei seguenti termini:
PREMESSA
Il C.N.P.I. ha già espresso con motivato parere del 26 agosto 2010 il proprio
dissenso circa la riduzione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde,
terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti
professionali e ribadisce il proprio dissenso anche riguardo ai decreti interministeriali in
esame, atteso che questi, come i precedenti, incidono negativamente tanto sulla dotazione
organica dei docenti, quanto sulla qualità dei percorsi di studio.
I decreti in esame prevedono infatti, ad invarianza di ordinamenti, la riduzione del
20% del monte orario delle classi di concorso con orario pari o superiore a 99 ore annuali,
per cui appare almeno velleitario l’intento di mantenere gli stessi standard formativi a
fronte di un tempo scuola notevolmente ridotto, così come sembra infondata la pretesa di
assicurare le stesse competenze professionali in uscita, atteso che detta riduzione
interessa per buona parte le materie d’indirizzo e i relativi laboratori.
Risulta pertanto evidente come anche i decreti interministeriali in esame rispondano
alle sole disposizioni dettate dall’art 64, comma 3, della legge 6 agosto 2008 n. 133, ai fini
del contenimento della spesa per l’istruzione e che per tale motivo non sono da intendersi
né come atti propedeutici all’attuazione della riforma degli istituti tecnici e professionali, né
come provvedimenti in raccordo con il diritto degli studenti a proseguire i percorsi formativi
nelle modalità e nei termini sanciti con debito patto formativo.
Fatte salve le considerazioni di cui sopra, il CNPI decide di dare seguito alla
richiesta di formale parere avanzata dall’Amministrazione con nota n. 1716 del 28.2.2011,
integrata dalla nota n. 2491 del 24.3.2011, con l’obiettivo di verificare la coerenza dei
decreti interministeriali con le disposizioni di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica
15 Marzo 2010, n. 87 e n. 88 e lo fa analizzando i decreti interministeriali e gli annessi
allegati con richiamo alle problematiche che interessano sia i percorsi ordinamentali che i
curricoli a valenza sperimentale.
SUI PERCORSI ORDINAMENTALI
A parere del CNPI, i decreti interministeriali, avendo eletto ad unico criterio un
parametro di mero ordine quantitativo e mancando di adeguati correttivi per una equa
distribuzione della riduzione del monte orario tra le diverse classi di concorso, non
assicurano la necessaria efficienza ed efficacia dei piani di studio tanto degli istituti tecnici,
quanto degli istituti professionali.
La riduzione delle ore di insegnamento insiste negativamente sulle classi di cui
all’oggetto del parere e penalizza oltremodo le materie ad indirizzo professionale, fino a
generare una palese disarticolazione del sistema formativo e ad incidere pesantemente
sull’attività didattica da svolgere in vista degli esami di stato e delle prove per il
conseguimento delle qualifiche professionali.
Desta, inoltre, non poche perplessità, come da art. 1 dei decreti interministeriali in
esame, la previsione di affidare, in presenza di classi di concorso con più insegnamenti, al
dirigente scolastico “sulla base del parere del collegio dei docenti e in coerenza con il
POF”, l’individuazione delle “ore degli insegnamenti da ridurre, assicurando che gli stessi
abbiano un carico non inferiore alle due ore settimanali”. Al riguardo il CNPI rileva che, ai
sensi del D.L.vo 16 Aprile 1994 n. 297, Titolo I Capo I art. 7, il collegio dei docenti “ha
potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto”, e che a
norma del D.P.R. 275/99, art. 16 “gli organi collegiali garantiscono l’efficacia
dell’autonomia scolastica nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e
composizioni”, mentre spettano al dirigente scolastico, come da D.L.vo 30.03.2001, n.
165, art. 25 “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”.
Il CNPI ritiene inoltre che il dettato di cui all’art. 8 dei Decreti del Presidente della
Repubblica nn. 87 ed 88 del 2010 disponga la sola rideterminazione dei quadri orari degli
istituti tecnici e professionali sulla base di un orario complessivo annuale pari a 32 ore
settimanali, per cui il richiamo a considerare detta rideterminazione come comprensiva
anche delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici sta solo a significare che la
riduzione riguarda il monte ore delle lezioni, a prescindere dalle modalità organizzative e
didattiche delle materie di insegnamento. In forza di siffatta palmare constatazione, la
riduzione della compresenza prevista in classi di concorso in tabella “C” nel caso in cui si
opera una riduzione oraria nella corrispondente classe di concorso della tabella “A” si
configura quale atto che va oltre le disposizioni regolamentari e come tale da riconsiderare
nei termini di legge.
SULLE MAXISPERIMENTAZIONI
Il CNPI, nell’evidenziare come la riduzione oraria incida in molti casi su materie che
insistono su una stessa classe di concorso, ha già sostenuto l’opportunità di offrire alle
istituzioni scolastiche con maxisperimentazioni indicazioni volte a garantire sull’intero
territorio nazionale gli stessi standard formativi, ed ha sollecitato un’azione di monitoraggio
per verificare la sussistenza o meno del raccordo tra il piano dell’offerta formativa che le
istituzioni scolastiche hanno ridefinito in ottemperanza alle disposizioni dei decreti
interministeriali per l’anno scolastico 2010/11 e le competenze attese al termine dei
percorsi di studio dei previgenti ordinamenti. Il CNPI manifesta pertanto il proprio dissenso
riguardo alla previsione dei decreti interministeriali in esame di affidare alle istituzioni
scolastiche ancora una volta la ridefinizione dei quadri orari degli insegnamenti, senza
fornire loro alcuna griglia di opzioni utili all’auspicato raccordo con i percorsi ordinamentali,
e senza aver previamente raccolto informazioni circa la rimodulazione dei quadri orari
degli insegnamenti da parte delle istituzioni scolastiche relativamente all’anno scolastico
2010/11. D’altronde l’art. 11 del D.P.R. n. 275/99 dispone che le iniziative finalizzate
all’innovazione ed i relativi progetti “devono essere sottoposti a valutazione dei risultati”, a
conferma che le istituzioni scolastiche, ferma restante l’autonomia loro riconosciuta in
ordine alla sfera della didattica, dell’organizzazione, della ricerca, della sperimentazione e
dello sviluppo, devono predisporre curricoli in rapporto con la conclusione dei corsi di
studio di riferimento e che le scelte di flessibilità non sono da intendersi avulse
dall’unitarietà del sistema dell’istruzione di livello nazionale. Ad ogni buon conto, il CNPI
non avendo contezza dei quadri orari ridefiniti dalle istituzioni scolastiche rileva la
insussistenza delle condizioni necessarie ai fini della formulazione di un motivato parere
circa l’efficacia dei percorsi maxisperimentali in adozione.
CONCLUSIONI
Il CNPI valuta negativamente l’estensione automatica alle classi terminali degli
istituti tecnici e professionali di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88
del 2010, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto riconsiderare i criteri adottati in
precedenza, al fine di pervenire ad un più equilibrato dosaggio della riduzione oraria delle
classi di concorso sulla base della urgenza di assicurare organicità e sistematicità ai
percorsi di studio di durata triennale e di garantire condizioni di efficacia ed efficienza alla
progettazione formativa da definire ed attuare in coerenza con le prove previste dagli
esami di stato.
Si constata invece che i decreti interministeriali in esame non si discostano dai
precedenti sul piano sia dell’impianto che su quello delle modalità individuate ai fini della
rideterminazione dei quadri orari degli istituti tecnici e professionali, per cui il CNPI
esprime parere contrario.
IL SEGRETARIO IL VICE PRESIDENTE
Maria Rosario COCCA Mario Guglietti
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