DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) (GU n. 155 del 6-7-2011)
Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011
Titolo I
DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE
Capo I
Riduzione dei costi della politica e degli apparati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli
impegni presi in sede comunitaria, nonche' di emanare misure di
stimolo fiscale per favorire il rilancio della competitivita'
economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
..... (omissis)
Capo II
Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
pubbliche
..... (omissis)
Art. 11
Interventi per la razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di
beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo
1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate
misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli
acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero
dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011
avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli
acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di
centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con
cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il
piano.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 e ai fini
dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via
telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche
avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del
sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in
riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresi' richiedere al
Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema
informatico di negoziazione in modalita' ASP (Application Service
Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
sono previste le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche' i
meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli
eventuali servizi correlati,del sistema informatico di negoziazione,
anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli
aggiudicatari delle procedure realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a
disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto
alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e
servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare
l'attivita' delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei
processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro,
all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di
razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi,
alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla
durata media dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attivita' di
programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni
pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle
attivita' di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base
della normativa vigente.
5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti
posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri
contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione del
presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche
attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di
lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica
di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attivita'
di controllo previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le
disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio
previsto dalla legislazione vigente.
9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle
retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di
spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula
su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per
l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere
efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene
fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo
precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 .
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti
attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio
del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa
medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi
strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del
Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero
medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualita' di centrale di
committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente
comma definisce altresi' i termini principali della convenzione tra
il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa
verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione
sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure
di gara svolte da Consip S.p.A..
11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma
453 e' sostituito dal seguente: "453. Con successivo decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti,
previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi,
anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario
delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite
da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti
basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi
dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di
riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto
previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica.
Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
..... (omissis)
Art. 14
Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del
patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione
presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti
che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1
ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione
dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del
predetto decreto legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,
detta disposizioni in materia di investimento delle risorse
finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di
banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 199, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente
decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini
dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo'
avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori
ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con
contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di
provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento
alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763,
della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo
svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi
della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della
salvaguardia le attivita' e le funzioni attualmente svolte dalla
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e'
costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce -
Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di
cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro
15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la
titolarita' delle relativa partecipazione, che non puo' formare
oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i
profili patrimoniali, finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale
per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000
euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni
successivi alla costituzione della societa' di cui al comma 6, sono
individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti
alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto
Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana,
annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre
esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di cui al
comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e valorizzazione del
patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla
societa' ai sensi del comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi
sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' la produzione documentaristica basata
prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a).
Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attivita' di
produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese
attivita' strumentali, di supporto, e complementari ai compiti
espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, con particolare
riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla
gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo
detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per conto
del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui
all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e
le attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli
obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma
annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le
risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il
personale.
11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e' posta in liquidazione ed e' trasferita alla Societa' Fintecna
s.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla base del
rendiconto finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere,
entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli
amministratori e del collegio sindacale gia' in carica presso la
societa' posta in liquidazione.
12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un
collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria,
uno dal Ministero per il beni e le attivita' culturali e uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al
fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della
predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale
situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa
dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con
decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione
deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri
necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi
quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per
la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della
societa', che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al termine della
liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei periti
determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza
fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della
liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore
importo e' attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore
stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il
collegio dei periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi
dovuti dal Ministero per il beni e le attivita' culturali alla
societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di
gestione della societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero
per i beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse
destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del
fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163 e successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto il
trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali di
funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso
decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche'
quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero
per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione
del trasferimento a favore di Cinecitta' Luce s.p.a.. Per il
trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i
dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo periodo
del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui al
comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del
Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva
di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie
dotazioni organiche in misura corrispondente al personale
effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al
13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato.
15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione
subentrano direttamente nella titolarita' di tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti
siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il 15 dicembre
2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: "d'intesa
tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino alla fine del
periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia
e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa
dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze.
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni
attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di
personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai
sensi delle medesime disposizioni e dentro la stessa data e' altresi'
riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto delle
disposizioni di cui ai predetti commi. Le risorse gia' destinate
all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di
sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate
nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del
Fondo e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero
dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le
linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative
risorse in materia di promozione ed internalizzazione delle imprese
sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o
maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e
delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un
rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione
generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria
italiana.
20. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli
affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla
individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'
dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente,
al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo
economico. Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo
economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli affari
generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura,
anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso
ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e
passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attivita'
strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi
gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia' facenti
capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a
fronte di obbligazioni gia' assunte. Fino all'adozione dei
regolamenti di cui al comma 18, con i quali sono in particolare
individuate le articolazioni, rispettivamente, del Ministero degli
affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico necessarie
all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti
trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione gia'
facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con
gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire la continuita'
dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correntezza dei
pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero
dello sviluppo economico puo' delegare un dirigente per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione.
21. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE
all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle
Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per
la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito delle
risorse trasferite al Ministero degli affari esteri ai sensi del
comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito al Ministero degli affari esteri.
22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi e' coordinata
dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di
direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione
delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero degli affari esteri.
23. Il Ministero per lo sviluppo economico puo' destinare a
prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo
di 100 unita', previo nulla osta del Ministero degli affari esteri
accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR 5
gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile
della Sezione e' accreditato presso le autorita' locali in lista
diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del
personale tecnico-amministrativo.
24. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici
diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la
destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di
amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle
linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma 19, nonche'
delle priorita' di politica estera italiana e delle politiche di
internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di
flessibilita' operative delle stesse Sezioni. Con decreto di natura
non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di impiego delle
risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma
restando la necessaria flessibilita' operativa delle stesse.
25. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto
salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21,
sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico
sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o
piu' dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per
l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando
l'invarianza della spesa complessiva.
26. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero o della regione, e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano
nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore
ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento
dell'efficienza e di miglioramento della qualita' dei servizi,
nonche' di assicurare la trasparenza e l'imparzialita' nello
svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi e con le
modalita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere
l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle
razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi
di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e
programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti
nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse,
valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di
allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri
internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarita'
dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di
indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore
generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del
collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La
consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il
limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti
del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti
pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia
sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del
bilancio dello Stato per l'UNIRE.
..... (omissis)
Capo III
Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
pubblico, sanita', assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.
Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria
Art. 16
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico
impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per
gli anni 2011-2013, nonche' ulteriori risparmi in termini di
indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno
2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340
milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta:
a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali
per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie
fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti
dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni
che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori
del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle
disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalita' di calcolo relative
all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni
2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorieta' delle
procedure di mobilita' del personale tra le pubbliche
amministrazioni;
e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui alla lettera a) nonche', all'esito di apposite consultazioni con
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico
impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza
di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione
delle regioni e delle province autonome, nonche' degli enti del
servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in
via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con
particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e
qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche
attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure,
la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta
all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui
all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale
del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in
attivita' operative o missioni.
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento
al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano
adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi
di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza
dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse
destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione
scolastica, nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo
di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della
politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio,
gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze
attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa
sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa
interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle gia'
previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente
articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica,
possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50
per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento
destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e'
versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o
delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse
di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo e'
accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni
interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna
delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i
conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della
normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato per il tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione
pubblica.
6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di
informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea
relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013,
qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti
giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale,
non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per
ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai
commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere
generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle
stesse categorie di personale cui si applicano le predette
disposizioni.
8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a
tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonche' gli
inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni
delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimita'
costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la
situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa
sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione
dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni
eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza
indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta
sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento
economico e al ritiro degli atti nulli.
9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies (ndr: 55-septies) del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo
sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta
complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione
della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo
giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono
essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni
dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di
reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione
di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo
55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto.
11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della
facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal
comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione,
qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente
determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto
generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei
competenti organi di controllo.
..... (omissis)
Art. 18
Interventi in materia previdenziale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina
vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per
le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto
e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti
anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022,
di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo
fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.
2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data,
nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto
decreto-legge n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina
di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di
licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i
lavoratori medesimi siano percettori dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari
alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e
l'indennita' di mobilita' per un numero di mesi pari alla durata
dell'indennita' di disoccupazione.
3. A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, alla fascia di importo
dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento
minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, non e' concessa. Per le fasce di importo dei
trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto
trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle
pensioni e' applicato, per il periodo di cui al comma 1, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per cento.
4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dalla
seguente: "2014"; nel medesimo comma sono soppresse le parole: ",
salvo quanto indicato al comma 12-ter,";
b) al comma 12-ter:
1) al primo periodo, la parola: "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012";
2) all'ultimo periodo, le parole: "2019" e "2017" sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2016" e "2014"; nel
medesimo periodo le parole "triennio precedente" sono sostituite
dalle seguenti: "biennio precedente".
5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012
l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto
regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta' del
medesimo superiori a settanta anni e la differenza di eta' tra i
coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di
ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al
numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione
percentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli
di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di
cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta
legge n. 335 del 1995.
6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.
79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n.
730.
7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento
dell'indennita' integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte
nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima
effettivamente spettante in proporzione all'anzianita' conseguita
alla data di' cessazione dal servizio.
8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per
l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio,
dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa
stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1933, n. 79, ad
eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge
n. 17 del 1983.
9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in
godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia'
definiti con sentenza passata in autorita' di cosa giudicata o
definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con
riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della
gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data
di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va
determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento
pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza
alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata
ai pensionati in forma capitale.
11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti previdenziali di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509
e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione a
carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito,
derivante dallo svolgimento della relativa attivita' professionale.
Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con
aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in
via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il
predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri
statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al
secondo periodo.
12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si
interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo
tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non
sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero
attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati
ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995.
13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per
gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si
conferma che la relativa copertura contributiva ha natura
integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966,
n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.
12.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS,
l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al
fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio
dei dati e delle informazioni in loro possesso.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.
16. All'articolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di
cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione
di finanziamento dell'indennita' economica di malattia in base
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per le
categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile
ai sensi della normativa vigente.";
b) al comma 1, le parole: "alla data del 1° gennaio 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis".
17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente
all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626
dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che
si intende cosi' modificato.
18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e
l'articolo 1, comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo di
solidarieta' sulle prestazioni integrative dell'assicurazione
generale obbligatoria e' dovuto sia dagli ex-dipendenti gia'
collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo
ultimo caso il contributo e' calcolato sul maturato di pensione
integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e' trattenuto sulla
retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa.
20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al "Fondo di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti
derivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito
al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima
dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di
acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di
pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalita'
attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono
stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' inserito il seguente:
"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della
salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative
correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre
2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai
predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi
del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale
generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.".
22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del
procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidita' civile,
della cecita' civile, della sordita', dell'handicap e della
disabilita', le regioni, anche in deroga alla normativa vigente,
possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative
all'accertamento dei requisiti sanitari.
Art. 19
Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica
1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di
cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari
straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un
programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31
agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio
programma di reclutamento nel limite della dotazione organica
dell'ente, nonche' entro il limite dell'80% delle proprie entrate
correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle
assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in
cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in
servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data e'
soppresso l'ANSAS ed e' ripristinato l'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente
di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale,
amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i
commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola
in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di
reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti
assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse
finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del
predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da
istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al
finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette
risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca " per essere destinate al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita' di cui al
decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito
dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico
2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con
la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie
di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono
essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche.
5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero
di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono
essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo
indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti
scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni
organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non
devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche
dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in
applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle
economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello
Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di
cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.
8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7
dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede
annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali
interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi
stabiliti.
9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma
621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448, si
interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni
parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei
parametri sulla base dei quali e' determinata la consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo quanto
previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, fermo restando che e' possibile istituire posti in
deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena tutela
dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato
complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni
in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la
scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di
integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei
docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine,
nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale
docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
il personale docente sulle modalita' di integrazione degli alunni
disabili. . Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi
funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di
sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica
operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo
alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico
regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o
tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente
collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni
decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto
vacante e disponibile, con priorita' nella provincia di appartenenza
e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di
criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e mantiene il
maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale
amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del
piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi
prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti
disponibili, e' soggetto a mobilita' intercompartimentale,
transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici
non economici e delle universita' con il mantenimento dell'anzianita'
maturata, nonche' dell'eventuale maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con
le facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli
enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno
della regione della scuola in cui attualmente il personale e'
assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti
disponibili.
15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche' il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni
destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da
utilizzare per l'attuazione della mobilita' intercompartimentale,
nonche' le qualifiche e i profili professionali da attribuire al
medesimo personale.
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento
dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute
modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore
introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata
in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove
necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
..... (omissis)
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