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Prof Insegnanti:Nuove norme in materia di Visite Fiscali nel pubblico impiego, Dipendenti Pubblici, con la manovra finanziaria Legge n.111 del 15/7/11 Postato/Ultima modifica il: Sabato, 23 Luglio 2011 (19:25:00)
Argomento: Normativa Scolastica
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Visite Fiscali 2011 Malattia Obbligo - Scuola: Insegnanti e ATA - Pubblica Amministrazione, Pubblico Impiego, Lavoratori dipendenti del settore pubblico - Lo scorso sabato 16 luglio 2011, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 164 del 16-7-2011 il testo della Legge n. 111 del 15 luglio 2011 (che ha convertito in Legge, modificandolo, il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) cioè il testo della manovra economica approvata in via definitiva alla Camera venerdì 15 luglio. Le norme entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; pertanto le norme della manovra finanziaria sono già in vigore da domenica 17 luglio. Tra queste ve n'è una di particolare interesse riguardante le regole per le visite fiscali per tutti i dipendenti pubblici ...
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... compresi quindi quelli della scuola: il personale docente (insegnanti) e non docente (impiegati e bidelli: personale A.T.A.).
L'art. 16 infatti mantiene l'obbligatorietà dell'invio della visita fiscale al dipendente fin dal primo giorno di malattia, solamente quando l'assenza si verifica il giorno prima o quello successivo un giorno non lavorativo e lascia invece la discrezionalità del controllo al datore di lavoro, in questo caso al Dirigente scolastico dopo aver valutato l'onere economico della visita fiscale stessa (all'incirca 40-60 euro per la retribuzione del medico fiscale) e la condotta complessiva tenuta dal dipendente.
Permane immutata invece la decurtazione del salario accessorio del dipendente (circa 5 euro/giorno) e quello riguardante ad es. le ore eccedenti degli insegnanti. Tali detrazioni non condizioneranno la pensione ed il trattamento di fine servizio: la decurtazione della retribuzione, nei limiti dei primi 10 giorni, non diminuisce l'imponibile contributivo e quindi i contributi devono essere calcolati sulla retribuzione virtuale corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio, sia per la quota a carico dell'Ente, datore di lavoro, che per quella a carico del dipendente. L'amministrazione sarà quindi tenuta a continuare a versare i contributi sull'intera retribuzione virtuale utile ai fini delle citate prestazioni.
Le fasce di reperibilità, cioè l'intervallo orario all'interno del quale può esssere disposta la visita fiscale e durante il quale il dipendente è tenuto a farsi trovare presso il proprio domicilio, è stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione: attualmente permane in vigore quello determinato con il Decreto n. 206 del 18 dicembre 2009.
Viene inoltre chiarito che è possibile e legittimo (ndr: ma non obbligatorio avvalersi di questa tipologia di permessi: per motivi di salute) per il dipendente usufruire di uno o più giorni di congedo per motivi di salute per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, presentando la relativa attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione stessa.
L'articolo relativo che qui di seguito riportiamo è il n.16: Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, commi 9 e 10.
Art. 16 Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego
9. Il comma 5 dell’articolo 5-septies (ndr: l'articolo corretto è il 55-septies - refuso riportato da numeros) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, é sostituito dai seguenti:
“5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo é in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza é giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”
10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell’articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto.
Riportiamo anche il teso dell'art. 55-septies comma 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, N. 150
(ma prima della modifica appena apportata; N.B.: in rosso il testo del comma che è stato sostituito):
Art. 55-septies - Controlli sulle assenze.
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in
ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o
da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati
medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è
immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica
concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare
e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per
i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla
convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali
e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente
preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o
contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
E ancora l'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (interessato dal sopracitato comma 10):
ART. 3 PERSONALE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale
militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle
leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo
organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421.
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Allegati o Link utili:
Vedi tutto su: Visite Fiscali
- Nuove norme in materia di Visite Fiscali nel pubblico impiego, Dipendenti Pubblici, con la manovra finanziaria Legge n.111 del 15/7/11
- Visite fiscali: fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti (es. insegnanti, ATA) in caso di assenza per malattia DPCM 18/12/09 n.206
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 Conversione in legge decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 modificato, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
- Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (11G0146) (GU n. 155 del 6-7-2011) - Estratto sulla Scuola
- Nuove norme in materia disciplinare Dirigenti scolastici: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare di cui al decreto legislativo 27/10/09, n. 150
- Nuove norme in materia disciplinare Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare di cui al decreto legislativo 27/10/09, n. 150
- Nuove norme in materia disciplinare Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare di cui al decreto legislativo 27/10/09, n. 150
- Nuove norme in materia disciplinare del personale della scuola introdotte con il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in attuazione Legge n.15 4/3/09
- C.M. n.88 del 8/11/10 prot. n. 3308 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 150/2009
- Assenze dal servizio dei dipendenti pubblici Circolare n.8 del 19/7/10 Brunetta Dipartimento Funzione Pubblica
- Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti Responsabilità e sanzioni - Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare n. 5 2/5/2010
- Orario visite fiscali, malattia - fasce reperibilità insegnanti e ATA, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 20 gennaio il DM n.206 del 18/12/09
Fonte:
- Ufficio Scolastico Regionale Umbria
- http://www.riformabrunetta.it
- http://www.infomessina.it
- http://www.gazzettaufficiale.it/ (non autentica ai sensi di legge ed a carattere gratuito) Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. Ministero dell'Economia e delle Finanze Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
N.B.: si ricorda che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
Data originaria pubblicazione: 23/7/11 h 19:25:00 |
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