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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica - Ufficio Sesto
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C.M. n.95 Roma,24-10-2011
Prot. 6976
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI
LORO SEDI
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
STATALI E PARITARI
LORO SEDI
E, P.C.:
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO
PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA BOLZANO
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO
PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE - BOLZANO
ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA -
AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA -
AOSTA
ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA
ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA - PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI
DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO TRENTO
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Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo
grado per l'anno scolastico 2011/2012 - Termini e modalità di presentazione
delle domande di partecipazione.
Per l’anno scolastico 2011/2012, si confermano le disposizioni impartite nei decorsi
anni scolastici con la C.M. n.90 del 26 ottobre 2007, con la C.M. n.77 del 25 settembre
2008, con la CM n. 85 del 15 ottobre 2009 e con la CM n.85 del 13 ottobre 2010, qui
allegate, in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande di
partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura
di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, con le seguenti
modifiche.
Le date indicate per l’anno scolastico 2010/2011, contenute nella C.M. n. 85/2010,
si intendono puntualmente riferite anche all’anno scolastico 2011/2012. Per una chiara
leggibilità, le stesse vengono di seguito indicate:
- 30 novembre 2011, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati
interni al proprio dirigente scolastico;
- 30 novembre 2011, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati
esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano
nell’istanza di partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici),
corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre
istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. I candidati esterni devono
dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere,
eventualmente, presentate.
- 31 gennaio 2012, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente
scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione
per merito;
- 31 gennaio 2012, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e
documentati motivi. L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei
competenti Direttori Generali;
- 20 marzo 2012, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che
cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2012 e prima del 15 marzo
2012 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.
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- Alunni della penultima classe
Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPR 22 giugno 2009,
n.122, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami
di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello
scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non
meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di
istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore
a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel
comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere
incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono
all’insegnamento della religione cattolica.
- Alunni dell’ultima classe
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio
finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22
giugno 2009,n.122). Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione
dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ).
Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini
della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del
DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato.
A riguardo, la C.M. n.20 del 4-3-2011, concernente la “validità dell’anno scolastico
per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado–Artt. 2 e
14 DPR 122/2009”, ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione
della normativa in questione.
La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite
minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14,
comma 7, del DPR n.122/2009 - nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella
quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
La medesima C.M. n.20/2011 ha previsto, opportunamente, per le scuole alcuni
adempimenti, finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie
della presenza scolastica degli studenti.
A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni
studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle
ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. Le scuole pubblicano
altresì all’albo dell’istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.
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Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna
istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni
puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata
conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.
Si aggiunge che, ai sensi dell’art.14, comma 7, del DPR n.122/2009, le istituzioni
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione
degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la
non ammissione all’esame di Stato.
La C.M. n.20 del 4-3-2011, ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto
dell’autonomia scolastica, fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze
dovute a:
gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
terapie e/o cure programmate;
donazioni di sangue;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
dal C.O.N.I.;
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano
il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione
dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base
dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico, di durata
quadriennale (D.I. 15 giugno 2010)
Nelle more della piena attuazione dell’art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, gli studenti in possesso di uno dei diplomi professionali di tecnico, di
durata quadriennale, di cui all’allegato 4 all’Accordo in sede di Conferenza unificata 29
aprile 2010, recepito con il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno
2010, possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato per il
conseguimento di un diploma di istruzione professionale coerente con il percorso seguito,
sempreché siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale di cui al citato articolo
15, comma 6.
Le modalità di realizzazione del predetto corso annuale sono definite dagli accordi
territoriali previsti dal capo VII delle linee guida di cui all’articolo 13, comma 1 quinquies,
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della legge 2 aprile 2007, n. 40, adottate, previa intesa in Conferenza Unificata del 16
dicembre 2010, con decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 4 del
18/1/2011.
Gli studenti interessati presentano la predetta domanda al Direttore Generale
dell’Ufficio scolastico della regione ove risiedono entro il 30 novembre 2011.
- Disposizioni generali
I dirigenti scolastici, ai quali vengono assegnate dal Direttore Generale regionale le
domande dei candidati esterni di partecipazione all’esame di Stato, effettuano
immediatamente l’esame delle relative posizioni, dando comunicazione al Direttore
Generale di eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
A proposito dei candidati esterni, pare opportuno rammentare che:
i candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di
ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità
o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di
studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno.
Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati
esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni
scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il
relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o
negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non
abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere
dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010).
L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento
dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi
esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a
giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4
della O.M. n.42 del 6-5-2011, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima
ovvero come idoneità all’ultima classe. Tale disposto si applica anche in caso di
mancata presentazione agli esami di Stato.
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I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche paritarie e legalmente riconosciute,
subito dopo il termine del 30 novembre, comunicano al competente Direttore Generale
regionale il numero ed i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art.3 della OM n.68 dell’1-8-2011, la prima prova
scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno
20 giugno 2012, alle ore 08.30.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
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