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Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio personale pubbliche amministrazioni
Servizio trattamento personale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0042438 P-4.17.1.7.1
del 01/08/2011
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001
CIRCOLARE N. 10/2011
Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 - "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria." - art. 16. commi 9 e 10 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - regime della reperibilità - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Premessa.
Come noto, con il d.l. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, sono state introdotte
delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti con particolare riguardo
al controllo mediante visita richiesta dall'amministrazione, al regime della reperibilità rispetto al
controllo e alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti
terapeutici. In particolare, l'art. 16 commi 9 e 10, del decreto ha novellato l'art. 55 septies del d.lgs
n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del d.lgs n. 150 del 2009, ed ha contestualmente esteso in
maniera esplicita il nuovo regime anche al personale in regime di diritto pubblico, non rientrante nel
campo di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001.
Le nuove norme sono entrate in vigore il 6 luglio 2011, data di pubblicazione del decreto
legge nella Gazzetta Ufficiale (cfr.: art. 41 del d.l. del 2011; G.U. 6 luglio 2001, n. 155).
Per comodità si riporta il testo delle nuove norme:
<<9. Il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito
dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei
dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione
della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire gli oneri connessi all'effettuazione
della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in
ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il
regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo
comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni e accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di
attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione."
10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.>>
L'intervento normativo riguarda:
1. i casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia;
2. il regime della reperibilità ai fini del controllo;
3. le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni
specialistiche ed esami diagnostici;
4. l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.
Con la presente circolare si intende illustrare le novità introdotte con il recente intervento
normativo, chiarendo alcuni aspetti anche a seguito di quesiti pervenuti al Dipartimento della
funzione pubblica.
1. I casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia.
L'art. 16 comma 9, del decreto ha sostituito il comma 5 dell'art. 55 septies del d.lgs n. 165
del 2001.
La norma rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei
quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture individuando la finalità generale
del controllo e ponendo i presupposti di cui tener conto nella valutazione stessa. Infatti, la
disposizione prevede che nell'ambito dell'obiettivo generale dellla prevenzione e del contrasto
dell'assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del
dipendente e degli oneri connessi all'effettuazione della visita. Quanto al primo aspetto, nel valutare
la condotta del dippendente, il dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo,
prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico. In ordine
all'aspetto economico, l'introduzione di questo elemento di valutazione consente di tener conto
anche delle difficoltà (accentuatesi recentemente, ma che in realtà rappresentano un problema molto
risalente) connesse alla copertura finanziaria per l'effettuazione delle visite (sentenza della Corte
costituzionale n. 207 del 2009).
In sostanza, l'amministrazione dovrà decidere a seguito di una ponderazione tra gli interessi
rilevanti, disponendo per la visita a seconda delle circostanze che concretamente si presentano di
volta in volta, tenendo presente anche il costo da sopportare per l'effettuazione della visita stessa.
Considerato che, secondo il regime previgente, l'amministrazione doveva richiedere
obbligatoriamente la visista fiscale sin dal primo giorno di assenza anche per assenze di un solo
giorno, salvo esigenze organizzative e funzionali, con la nuova norma è stata quindi introdotta una
maggiore flessibilità nella determinazione dell'amministrazione, per tener conto della situazione
contingente, fermo restando l'obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l'assenza si
verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
2. Il regime della reperibilità ai fini del controllo.
Il nuovo comma 5 bis dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001 riguarda il regime della
reperibilità rispetto al controllo disposto dall'amministrazione.
Il primo periodo del nuovo comma, riprendendo quanto previsto dal secondo periodo del
comma 5 del previgente art. 55 septies, demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innnovazione l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali
devono essere effettuate le visite di controllo e la disciplina del regime delle esenzioni dalla
reperibilità. In proposito, si rammenta che in data 18 dicembre 2009 è stato adottato il decreto
ministeriale n. 206, recante "Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici
dipendenti in caso di assenza per malattia", che continua ad applicarsi per il personale soggetto
all'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001 e che, a partire dall'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2001, si
applica anche al personale ad ordinamento pubblicistico di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il secondo periodo del comma 5 bis in esame prevede che "Qualora il dipendente debba
allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.". La norma riprende
quanto già previsto dai CCNL di comparto, stabilendo un obbligo di comunicazione preventiva
all'amministrazione nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal domicilio per i motivi ivi
indicati. La valutazione dei "giustificati motivi" che consentono l'allontanamento è rimessa
all'amministrazione di servizio, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta.
Considerato che il dirigente responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto
dell'assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la
documentazione stessa. In caso di visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici il
giustificativo deve consistere nell' "attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione", secondo quanto previsto dal comma 5 ter
dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato, ferma restando negli altri casi la facoltà di
produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la disciplina del d.P.R. n. 445 del
2000 (in particolare, artt. 47 e 49).
Si rammenta che, per il caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua ad
applicarsi l'art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, comma 14 (come risultante dalla sentenza di illegittimità
della Corte costituzionale n. 78 del 1988), che disciplina la comminazione di una specifica sanzione
economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare
sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.
3. Le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche
ed esami diagnostici.
Il nuovo comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che "Nel caso in cui
l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico
o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.".
La norma introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell'art. 55 septies,
secondo il quale per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia
nell'anno solare la giustificazione dell'assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione
medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N..
Pertanto, se l'assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche
od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura
privata. Ciò considerato, si devono ritenere superate le indicazioni fornite sul punto nel paragrafo
1.2 della circolare n.8 del 2008, mentre rimane fermo quanto già detto in quella sede circa le modalità
di imputazione dell'assenza e gli effetti sul trattamento economico della stessa. Si precisa che, sino a
successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere
prodotte in forma cartacea.
4. L'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.
Come visto, il comma 10 dell'art. 16 in esame ha stabilito che "Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e
5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai
dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.!. Come noto, quest'ultima disposizione
("Personale in regimo di diritto pubblico") stabilisce che le categorie di personale ivi previste rimangono
disciplinate dai rispettivi ordinamenti e sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165
del 2001; si tratta, in particolare, dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e
procuratori dello Stato, del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, del personale delle
carriere diplomatica e prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, del personale della carriera
dirigenziale penitenziaria, dei professori e ricercatori universitari, nonchè dei dipendenti degli enti
che svolgono la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del d.lgs C.p.S. n. 691 del 1947, alla l.
n. 281 del 1985 e alla l. n. 287 del 1990.
La disposizione richiama l'applicazione specifica dei commi del menzionato art. 55 septies che sono
stati illustrati sopra, ossia quelli che disciplinano i presupposti per la richiesta della visita fiscale,
il regime della reperibilità e le modalità di giustificazione dell'assenza in caso di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Pertanto, fugando alcuni dubbi interpretativi emersi dopo le modifiche varate con il d.lgs. n. 150
del 2009, a partire dall'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011 la normativa si applica anche nei confronti
delle predette categorie di personale, pur tenendo conto delle garanzie di autonomia del plesso
magistraturale di cui sono titolari i singoli organi di autogoverno delle magistrature.
Il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione
Renato Brunetta
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