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Prof Insegnanti:Regolamento razionalizzazione e accorpamento classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento - Bozza Postato/Ultima modifica il: Martedi, 15 Maggio 2012 (22:30:00)
Argomento: Normativa Scolastica
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Scuole secondarie. Schema di regolamento recante "Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Schema di regolamento recante “Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Il Presidente della Repubblica
VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l’adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
VISTO l’articolo 64, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prevede la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che detta disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l’art. 2, comma 416, che prevede la riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente il regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 concernente il regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge n.112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 concernente il regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge n.112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 concernente il regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma dell’articolo 64 , comma 4 del decreto legge n.112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010 , n. 211 Schema di regolamento recante Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività’ e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57. Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
VISTA la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 luglio 2010 n. 65 Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
VISTA la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e il relativo documento tecnico.
VISTA la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5, Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e il relativo documento tecnico.
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, concernente la costituzione degli ambiti disciplinari e relativa tabella di corrispondenza di cui all’allegato 2;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell’accesso all’insegnamento;
VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, concernente l’equiparazione tra diplomi di lauree del pregresso ordinamento, ex legge n. 341/1990, lauree specialistiche (L.S.), ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (L.M.), ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2009 n. 37, relativo alla ridefinizione delle classi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, nonché la conseguente composizione delle cattedre;
VISTO il decreto 10 settembre 2010 , n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;
SENTITO il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell’adunanza del ;
SENTITA la Conferenza Unificata
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ……………. ;
ACQUISITI i pareri delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ……………
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
EMANA
il seguente regolamento
Articolo 1
Classi di concorso
-
Le classi di concorso, numerate attraverso l’attribuzione di uno specifico codice, e gli insegnamenti ad esse relativi sono indicate nell’Allegato A al presente regolamento.
-
L’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto:
-
stabilisce le corrispondenze tra le classi di concorso di cui al comma 1 e una o più classi di concorso di cui alla Tabella A e alla Tabella D del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39;
-
ripartisce tra le classi di concorso previgenti, debitamente accorpate, gli insegnamenti definiti dai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 e 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;
-
attribuisce specifici sottocodici alle classi di concorso previgenti nei casi in cui alle stesse sono attribuiti alcuni degli insegnamenti assegnati alle classi di concorso di cui all’Allegato A;
-
fissa le condizioni che consentono l’attribuzione di specifici insegnamenti alle classi di concorso previgenti.
-
stabilisce i titoli necessari all’insegnamento per le classi di concorso per le quali non sono previste confluenze, totali o parziali, di classi di concorso previgenti. Coloro i quali risultano in possesso dei predetti titoli o risultano iscritti, all’atto di emanazione del presente provvedimento, in uno dei percorsi finalizzati alla loro acquisizione, conseguono la relativa abilitazione ai sensi dell’articolo 15 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
-
Le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, numerate attraverso l’attribuzione di uno specifico codice, e gli insegnamenti ad esse relativi, sono indicate nell’Allegato C al presente decreto.
-
L’Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto:
-
stabilisce le corrispondenze tra le classi di concorso di cui al comma 3 e una o più classi di concorso di cui alla Tabella C del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39;
-
ripartisce tra le classi di concorso previgenti, debitamente accorpate, gli insegnamenti definiti dai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 e 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;
-
attribuisce specifici sottocodici alle classi di concorso previgenti nei casi in cui alle stesse sono attribuiti alcuni degli insegnamenti assegnati alle classi di concorso di cui all’Allegato C;
-
fissa le eventuali condizioni che consentono alle classi di concorso previgenti l’attribuzione di specifici insegnamenti.
Articolo 2
Titoli di accesso
-
I titoli di accesso alle classi di concorso di cui all’Allegato A sono costituiti dall’abilitazione conseguita attraverso i percorsi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
-
I titoli di accesso alle classi di concorso di cui all’Allegato C sono costituiti dall’abilitazione conseguita attraverso percorsi definiti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
-
Il possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso previgenti costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, sulla base delle confluenze di cui agli Allegati B e D.
Articolo 3
Norme transitorie
-
I docenti, già titolari di insegnamenti compresi nelle classi di concorso o posti di insegnamento, confluiti nelle più ampie classi di concorso, di cui rispettivamente agli Allegati A e C, sono abilitati per gli insegnamenti per ciascuna definiti dagli allegati B e D, secondo quanto stabilito all’articolo 1, comma 2 e comma 4.
-
I docenti di ruolo attualmente titolari di insegnamenti in percorsi che, ai sensi del presente regolamento, prevedono l’attribuzione a una diversa classe di concorso, mantengono le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per la stessa disciplina e per la stessa tipologia di percorso.
-
I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità per le classi di concorso previgenti conservano il diritto a permanere nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Ai medesimi docenti sono conferite, per scorrimento delle graduatorie sopra citate, nomine a tempo indeterminato e a tempo determinato esclusivamente su cattedre e posti relativi agli insegnamenti ricompresi nelle tabelle di cui agli allegati B e D al presente regolamento secondo quanto stabilito all’articolo 1, comma 2 e comma 4. Ugualmente si procede, sino al rinnovo della procedura concorsuale, per le nomine a tempo indeterminato nei confronti dei soggetti attualmente inseriti nelle graduatorie dei concorsi a cattedra indetti con decreto ministeriale 23 marzo 1990 e con decreti dirigenziali del 31 marzo 1999 e del 1° aprile 1999.
-
All’atto dell’aggiornamento previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni, le graduatorie di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni sono compilate sulla base degli allegati C e D al presente regolamento, secondo quanto disposto all’articolo 1, comma 2 e comma 4. I codici di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 sono integralmente sostituiti dai codici e dai sottocodici di cui agli allegati C e D al presente regolamento.
-
I docenti attualmente inseriti nelle graduatorie di istituto sono utilizzati per le supplenze sulla base delle tabelle allegate alla Nota Ministeriale n. 272 del 14 marzo 2011, sino all’aggiornamento previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni. Dopo tale aggiornamento, sono utilizzati per le supplenze relative agli insegnamenti ricompresi nelle tabelle di cui agli allegati B e D al presente regolamento in base all’abilitazione ovvero all’idoneità posseduta ovvero, nel caso di docenti già inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, a seconda del titolo di studi posseduto, sulla base di quanto stabilito al comma 4.
-
I docenti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno e aventi diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, all’atto dell’aggiornamento previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni, possono chiedere l’inserimento tanto nelle graduatorie relative al titolo di abilitazione posseduto, quanto nelle graduatorie relative alle classi di concorso A SOST – 01, ASOST – 02, ASOST – 03, compilate ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del Decreto del Ministro dell’istruzione 13 giugno 2007, n. 131. A partire da tale data, le nomine in ruolo sul sostegno, ai sensi dell’articolo 399, comma 1 e fermo restando quanto previsto dal comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, sono attribuite, per il 50% dei posti disponibili, attingendo a dette graduatorie sino ad esaurimento delle medesime. Del pari a dette graduatorie si attinge per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze sino al termine delle attività didattiche.
Articolo 5
Disposizioni finali e abrogazioni
-
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
-
Sono abrogati XXXXXXXXXXXXX e tutte le disposizioni non legislative incompatibili con quelle del presente decreto
-
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
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